In quali casi è possibile per il coniuge o per il genitore ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento stabilito in favore dell’altro coniuge o dei figli?

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Sussistono svariati casi nei quali è possibile chiedere al Giudice la riduzione dell’assegno di mantenimento, posto a carico dell’obbligato, non soltanto in favore dell’ex coniuge, ma anche dei figli.

Il presupposto comune ad ognuno di essi è costituito dal verificarsi di un evento sopravvenuto, rispetto al momento in cui l’assegno è stato determinato nel suo ammontare, che abbia mutato i precedenti equilibri economici e abbia potenzialmente arricchito il beneficiario o impoverito l’obbligato.

Più precisamente, i casi in cui è possibile ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento si hanno qualora:

1) il coniuge beneficiario dell’assegno consegue un incremento del proprio reddito (in conseguenza dell’inizio di un nuovo lavoro o per un avanzamento di carriera; oppure a seguito di una donazione o di un’eredità, per effetto della quale acquista la proprietà di uno o più beni immobili, beni mobili registrati o denaro), tale da rendere necessario un minore supporto economico;

2) il coniuge obbligato al versamento subisce una contrazione del proprio reddito (a causa di un demansionamento, un trasferimento lavorativo, per la perdita temporanea di lavoro dovuta a licenziamento o alla cessazione di un’attività commerciale; dimissioni e/o pensionamento; per l’insorgenza o l’aggravamento di una patologia) trovandosi ad avere a disposizione minori risorse per provvedere al pagamento dell’assegno;

3) il coniuge beneficiario dell’assegno intraprende una convivenza con un nuovo compagno, che costituisce una nuova forma di sostentamento (in tali casi, in presenza di una convivenza costante e duratura nel tempo, la giurisprudenza è giunta a riconoscere il diritto del coniuge obbligato a richiedere non soltanto la riduzione dell’emolumento, ma anche la sua revoca, in ragione degli stabili apporti economici e dei risparmi di spesa derivanti dalla convivenza, che fanno ritenere sia intervenuto un mutamento in melius delle condizioni economico-reddituali del beneficiario dell’assegno);

4) il coniuge obbligato al versamento intraprende una nuova relazione dalla quale nascono uno o più figli, al mantenimento dei quali deve pertanto provvedere, con la conseguenza di avere una minore capacità patrimoniale.

Un giustificato sopravvenuto motivo consente, pertanto, di richiedere una modifica delle condizioni di separazione, alla quale potrà eventualmente aderire anche l’altro coniuge, mediante il deposito  di un ricorso giudiziale congiunto, oppure, in caso di mancato consenso, l’istanza potrà essere presentata soltanto dal coniuge obbligato, in contrapposizione all’altro.

Nel caso in cui risulti impossibile addivenire ad un accordo, il coniuge interessato alla modifica sarà tenuto a introdurre un apposito procedimento mediante ricorso ai sensi dell’art. 710 c.p.c.. La decisione (adottata in camera di consiglio) può avvenire sulla base degli elementi prodotti a sostegno dell’istanza o il giudice può disporre l’assunzione di ulteriore mezzi istruttori, al fine di valutare la sussistenza di concreti elementi di fatto e di diritto che giustifichino il provvedimento. Il provvedimento adottato sarà un decreto avente natura decisoria, che dovrà essere debitamente motivato dal Giudice. Tale provvedimento potrà essere impugnato nelle forme previste.

Ad essere modificabili non sono solo i provvedimenti della separazione, ma anche quelli conseguenti alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), secondo quanto previsto dall’articolo 9 della legge n.898 del 1970 che, al comma 1, prevede espressamente come “qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6”.

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