In tema di stepchild adoption non vi può essere alcuna differenza tra coppie eterosessuali ed omosessuali: l’unico fattore determinante è l’interesse del minore
Per la prima volta la corta di Cassazione si è pronunciata sul controverso argomento costituito dalla c.d. “stepchild adoption” relativamente alle coppie omosessuali e lo ha fatto nella sentenza n. 12962 del 2016, decidendo a favore dell’adozione di una minore da parte della compagna della madre naturale
La madre naturale della minore si era sposata in Spagna con la sua compagna, con la quale era legata sentimentalmente dal 2003, la quale aveva poi avanzato richiesta di adozione della figlia, nata nel 2009 e frutto di un progetto genitoriale maturo realizzato in comune accordo attraverso fecondazione medicalmente assistita. Tale domanda di adozione era stata accolta sia in primo che in secondo grado.
Ricorre in Cassazione, a questo punto, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma deducendo come motivo di censura l’esistenza di un conflitto di interessi tra l’interesse di cui è portatore il genitore biologico e quello di cui è portatrice la minore, in quanto il primo ha sicuramente un interesse a che venga autorizzata l’adozione, circostanza che potrebbe non coincidere con quello della minore.
Il ricorrente denuncia quindi la mancata nomina di un curatore speciale, difensore dell’interesse specifico della minore, dovendosi a suo avviso scindere la posizione portatrice di un interesse morale all’adozione e quella di legale rappresentante dell’adottanda.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Procuratore e conferma le sentenze dei gradi precedenti, autorizzando l’adozione; coglie l’occasione, nelle motivazioni, di enunciare principi di diritto generali validi nei casi di stepchild adoption in ipotesi di coppie omosessuali.
La Corte afferma che non può dirsi esistente un conflitto di interessi a prescindere ma, al contrario, si deve valutare caso per caso la situazione concreta.
L’interesse della madre della minore è quello di consolidare il proprio progetto di vita relazionale e familiare e quindi, affinché tale interesse possa dirsi contrastante con quello della minore si dovrebbe affermare che sia la relazione sottostante il progetto familiare ad essere contrastante con l’interesse della minore, il che sarebbe un’inammissibile discriminazione fondata esclusivamente sull’orientamento sessuale della coppia. Nel caso in questione, ad avviso della Cassazione, non è ravvisabile alcun conflitto, stante il rapporto in tutto e per tutto definibile come genitoriale instaurato tra la minore e l’adottante.
In conclusione la Corte enuncia il principio secondo cui l’orientamento sessuale dell’adottante di per sé solo non può costituire un elemento ostativo alla stepchild adoption; i giudici devono verificare con estrema attenzione la situazione concreta valutando i legami familiari che si sono creati e l’interesse del minore. Le capacità genitoriali dell’adottante devono essere ben valutate, al fine di garantire la migliore soluzione possibile per il minore e non possono essere considerate minorate o insufficienti in ragione dell’orientamento sessuale dello stesso.
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