In tema di violazione dell’obbligo della fedeltà coniugale per ottenere il riconoscimento dell’addebito della separazione è molto rilevante depositare il ricorso per separazione in modo tempestivo rispetto ai fatti posti a fondamento della richiesta di addebito
L’aspetto più problematico relativo alla domanda di addebito riguarda solitamente la prova della sussistenza dei presupposti e del nesso di causalità.
Innanzitutto, l’onere probatorio della violazione degli obblighi coniugali ricade sulla parte che chiede l’addebito della separazione e l’oggetto di tali allegazioni consiste nel dimostrare che la causa della intollerabilità della convivenza è unicamente riconducibile al comportamento del partner.
Oltre agli ordinari mezzi di prova, ossia principalmente l’allegazione di documenti e le testimonianze sulle circostanze descritte dettagliatamente in capitoli di prova, i coniugi possono avvalersi di prove “speciali”, quali la testimonianza dei figli, dei parenti e degli affini; la testimonianza indiretta e le presunzioni.
Spesso, infatti, la domanda di addebito della separazione si fonda su comportamenti tenuti all’interno delle mura domestiche e, dunque, difficilmente dimostrabili perché relativi alla sfera privata dei coniugi. Per tale motivo, nel giudizio di separazione è ammessa la testimonianza resa dai figli, dai parenti e dagli affini che, conoscendo profondamente la coppia e le loro vicende familiari, si rivelano spesso testimoni preziosi.
La testimonianza indiretta permette di utilizzare nel processo le dichiarazioni di persone che, pur non avendo vissuto i fatti in prima persona, ne sono venute in qualche modo a conoscenza.
Il motivo che più frequentemente viene portato nelle aule di giustizia per richiedere l’addebito a uno dei coniugi è quello della violazione dell’obbligo di fedeltà.
Per la violazione della fedeltà coniugale non necessita l’esistenza di un adulterio conclamato, né la prova di rapporti sessuale extraconiugali; tuttavia è sempre necessario accertare in concreto, ai fini dell’addebitabilità della separazione, se l’infedeltà di uno dei coniugi sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, non potendosi porre a base di un’eventuale addebito un comportamento isolato che non risulti aver spiegato reale incidenza sull’unità familiare o sulla prosecuzione della convivenza.
Per pronunciare l’addebito di una separazione è necessario ricorrere ad ampi mezzi istruttori, all’espletamento di prove testimoniali e ciò comporta la predisposizione di più udienze con un dilatamento dei tempi e delle risorse processuali.
Non a caso, la Cassazione con varie pronunce ha chiarito che l’intollerabilità della convivenza, sia pur derivante dal tradimento, può costituire motivo di addebito della separazione, ma soltanto allorché sia questo il motivo unico del fallimento dell’unione; se il rapporto era già naufragato in precedenza e addirittura la violazione dell’obbligo di fedeltà non costituisce un effetto o una conseguenza posteriore non è possibile riconoscere l’addebito.
Da più parti si è eccepito come fosse estremamente difficile dimostrare che il fallimento dell’unione, fosse proprio imputabile al tradimento e non ad altre ragioni; ci si troverebbe di fronte ad una sorte di probatio diabolica.
La Cassazione ha dunque rivisto la posizione in termini più concreti: anziché richiedere la prova della causalità tra l’infedeltà e la fine della relazione, basterebbe che il ricorso al Tribunale con la richiesta di addebito fosse presentata immediatamente dopo l’evento del tradimento.
Questo orientamento è stato esteso in generale per tutte e tre le violazioni dei doveri coniugali, per sollevare la parte dalla difficoltà probatoria: diviene, dunque, necessaria l’esistenza dell’elemento della “prossimità”, ossia che il ricorso risulti tempestivo ai fatti adotti come violazione; il principio della prossimità temporale, a ben vedere, opera niente meno come presunzione utilizzabile dal giudice.
Una volta accertato che la separazione è proposta tempestivamente dopo l’evento che si assume causa del fallimento dell’unione, il soggetto leso non avrà ulteriori obblighi, mentre spetterà all’altro e cioè al coniuge che si oppone all’addebito della separazione, dimostrare che la violazione dell’obbligo vi è stata, ma non è stata questa la ragione del fallimento dell’unione.
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