Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge istitutiva del modello prioritario di affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori in caso di separazione
Con circolare MIUR n. 5336 del 02/09/2015, il Ministero dell’Istruzione nel dettare regole volte a tutelare il diritto alla bigenitorialità di bambini e ragazzi ha stabilito che i dirigenti scolastici debbano incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi genitori l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extra scolastiche previste dal Piano dell’offerta formativa.
In particolare, viene previsto l’obbligo da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di inoltrare tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualsiasi altra natura anche al genitore separato / divorziato / non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato.
Per quanto riguarda i colloqui con i docenti, con il dirigente scolastico e/o con il coordinatore di classe, qualora il genitore interessato risieda in un’altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente ai colloqui, devono essere previste modalità alternative.
Con particolare riguardo al registro elettronico, la circolare prevede altresì l’obbligo da parte dei docenti di attribuire al genitore separato non convivente con i figli una password per l’accesso al registro elettronico o diversamente l’utilizzo di altre forme di informazione veloce e immediata (sms o email) per le “comunicazioni scuola famiglia”. La richiesta, infine, della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in primis la pagella) qualora non siano in uso tecnologie elettroniche, ma ancora moduli cartacei.
Si cerca, in tal modo, di dare finalmente attuazione alla Legge n. 54/2006 che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il modello prioritario di affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, al fine di consentire al minore di mantenere, anche in caso di separazione di questi ultimi, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cure, educazione, istruzione da entrambi i genitori.
Con il D.lgs. n. 54/2013 è stato portato a termine il percorso di modifica delle disposizioni in materia di filiazione, già avviato con legge n. 219/2012, eliminando ogni residua discriminazione tra i figli nati nell’ambito del matrimonio e quelli nati fuori da esso, così garantendo la completa uguaglianza giuridica degli stessi. Ne consegue, che il diritto alla c.d. “bigenitorialità” del minore si considera esteso anche alle “famiglie di fatto” (in cui i genitori dei minori non sono sposati), in caso di affido congiunto dei figli da parte del Tribunale.
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