La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma ha chiesto alla Corte di Cassazione di esprimersi circa la legittimità di una pronuncia di non doversi procedere resa dal Giudice di Pace di Palestrina, sulla base dell’art. 131-bis del codice penale il quale, introdotto nel 2015 con il d.lgs. n. 28, prevede una nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Palestrina per un nuovo giudizio, motivando la decisione attraverso il richiamo ad una precedente pronuncia fornita dalla stessa Corte nel 2015, in cui già si era espressa sull’applicabilità della nuova causa di non punibilità ai procedimenti dinanzi al Giudice di Pace.
In tale sentenza richiamata, il Giudice di legittimità ne aveva escluso l’applicabilità ritenendo, invece, che la norma pertinente ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace fosse l’art. 34 del d.lgs. 274 del 2000 in cui è disciplinata la causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, ciò in ragione della sua natura di norma speciale e quindi della sua prevalenza rispetto alla norma generale prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Secondo l’art. 34 D.lgs 274/2000 si è in presenza di un fatto di particolare tenuità quando “rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato”; l’art. 131-bis c.p. prevede invece l’esclusione della punibilità “quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133 primo comma c.p. l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.”
I giudici traggono conferma della specialità dell’art. 34 d.lgs. 274 del 2000 innanzitutto dal tenore letterale della norma: l’art. 34 d.lgs. 274 del 2000 prende in considerazione l’eventuale pregiudizio che il procedimento potrebbe arrecare alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato e l’interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento, fattori invece totalmente ignorati dall’art. 131-bis c.p..
In secondo luogo i giudici di legittimità osservano che il legislatore delegato ha ignorato l’invito rivoltogli dalla commissione Giustizia della Camera di valutare un coordinamento tra le discipline previste dall’art. 34 d.lgs. 274 del 2000 e dall’art. 131-bis c.p., da cui deriva la convinzione della volontà di tollerare la coesistenza di entrambi gli istituti.
Volendo riassumere, la Corte di Cassazione ritiene che il Giudice di Pace abbia a disposizione una tenuità “propria”, distinta in quanto a presupposti, ambito e ruolo delle parti processuali da quella prevista dall’art. 131-bis c.p. tale da non consentire una sovrapposizione ma una coesistenza “pacifica” tra i due istituti.
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