La competenza del Tribunale Ordinario in materia di provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale in pendenza dei giudizi di separazione e divorzio
In materia di competenza a decidere sui provvedimenti concernenti i figli minori, vi è stato un animato dibattito tra gli operatori del diritto per cercare di dare una corretta interpretazione all’art. 38 disp. att. c.c., così come modificato dalla L. n. 219 del 10 dicembre 2012, che ripartisce la competenza tra il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni.
L’art. 38 disp. att. c.c. presenta infatti, una formulazione ambigua: dopo aver fissato, in via generale, la competenza del Tribunale per i Minorenni, in ordine a determinati provvedimenti indicati, ha stabilito che, in via di eccezione, “per i procedimenti di cui all’art. 333 c.c., resta esclusa la competenza per il Tribunale per i Minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione e divorzio” e che “in tali ipotesi la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario”.
Molto importante ed esemplare è stato, a tal proposito, un provvedimento del Tribunale di Pordenone del 21 maggio 2015 che ha fornito un’interpretazione dell’art. 38 disp. att. c.c. maggiormente conforme alla lettera della norma.
In particolare, il Tribunale di Pordenone, con il provvedimento in esame, ha pronunciato, ai sensi dell’art. 330 c.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre di una minore a seguito di richiesta avanzata dalla madre in pendenza di procedimento per modifica delle condizioni di divorzio.
Tale pronuncia risulta conforme e idonea a sostenere ulteriormente la recente Giurisprudenza di legittimità che riconosce la competenza al Giudice del conflitto familiare in ordine alle azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, quando sia in corso un giudizio di separazione o di divorzio (Cass. 21 gennaio 2015 n. 1349; Cass. 12 febbraio 2015 n. 2833). Viene così confermata l’inversione della rotta interpretativa rispetto alle pronunce precedenti orientate verso un’interpretazione estensiva delle prerogative del Tribunale dei Minori.
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