La comunione legale è senza quote: il creditore di un solo coniuge può pignorare l’intero bene che ricade in tale regime

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Dal principio secondo cui la comunione legale è un tipo di comunione “senza quote”, in cui ogni coniuge è idealmente titolare dell’interezza del bene comune, deriva la conseguenza per cui il creditore di un coniuge può, a ragione, pignorare tutto il bene nonostante esso ricada nel regime di comunione.

Questo è quanto ha stabilito la Cassazione nella sentenza del 31 marzo 2016 n. 6230.

I ricorrenti erano due coniugi i quali si erano visti pignorare da un creditore un bene immobile che ricadeva nella comunione legale; attraverso un lungo percorso la questione è poi giunta alla Corte di Cassazione davanti alla quale i due coniugi hanno eccepito falsa applicazione delle norme concernenti il regime di comunione dei beni e il pignoramento, in particolare nella parte in cui è stata ritenuta pignorabile dal creditore del marito anche la quota del bene spettante alla moglie. Le ragioni dei ricorrenti si basavano sulla disciplina contenuta nell’art. 189 del codice civile secondo cui i creditori possono aggredire i beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del debitore.

La Corte rigetta il ricorso dei ricorrenti sulla base del fatto che è principio ormai consolidato che la comunione legale sia un tipo di comunione particolare dal momento che non è costituito da quote ma in cui ogni coniuge è proprietario, idealmente, dell’interezza del bene mobile o immobile che sia.

Nel caso in esame, quindi, la questione viene risolta dando ragione al creditore ma ponendo in capo al coniuge non debitore il diritto di percepire dalla vendita del bene la percentuale del ricavato corrispondente alla sua quota; il bene, quindi, è correttamente sottoposto a pignoramento nonostante sia incluso nella comunione legale a cui partecipa anche l’altro coniuge.

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