La convivenza con il nuovo partner non sempre fa venir meno l’assegnazione della casa familiare

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A stabilirlo con sentenza depositata il 19 febbraio 2020 è il Tribunale di Castrovillari specificando che è l’accertamento della contrarietà all’interesse dei minori della nuova convivenza del genitore a legittimare la revoca dell’assegnazione della casa familiare, atteso che essa è assegnata nell’esclusivo interesse dei figli minori a conservare l’habitat domestico.

La vicenda vedeva i nonni paterni, proprietari della casa familiare assegnata in comodato, ricorrere nei confronti della madre affinché lasciasse l’immobile alla luce della convivenza nel medesimo alloggio con un nuovo compagno.

Il Giudice di prime cure, pur richiamando l’art. 337 sexies, comma 1, c.c. ai sensi del quale si dispone che il godimento della casa familiare sia attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, non si attiene al dato letterale della norma sancito al comma secondo: il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

Sarà, quindi, necessario esaminare ed accertare l’effettivo pregiudizio causato al minore dalla nuova convivenza.

Per queste ragioni, in caso contrario la revoca dell’assegnazione della casa coniugale al genitore convivente con figli non sarà ammissibile.

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