La convivenza more uxorio determina la revoca dell’assegno divorzile

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L’instaurazione di nuova convivenza more uxorio da parte dell’ex coniuge fa venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile in suo favore.

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza numero 2466/2019 torna a pronunciarsi su un principio consolidato, chiarendo come l’instaurazione di una nuova famiglia, anche se di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso (Cass. civ. ordinanza n.5974/2019). 

La vicenda vedeva il Giudice di prime cure ridurre l’ammontare dell’assegno divorzile in accoglimento delle motivazioni del ricorso depositato dal marito basate  sul miglioramento delle condizioni economiche dell’ex moglie nonché sul peggioramento delle proprie condizioni lavorative, a causa dell’età e delle condizioni di salute oltre all’instaurazione di una stabile convivenza more uxorio da parte della donna. 

La Corte d’Appello riformava la pronuncia di primo grado, aumentando nuovamente l’importo da versarsi a titolo di assegno divorzile in favore della moglie, non rilevando la circostanza che il coniuge beneficiario avesse instaurato una convivenza more uxorio con altra persona.

La Corte, rilevato l’errore compiuto alla luce dell’aumento del quantum dell’emolumento senza disconoscere la sussistenza della convivenza, ribadisce che l’instaurazione, da parte del coniuge divorziato, di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge.

 

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