La crisi lavorativa non basta al padre per evitare la condanna penale dovuta al mancato versamento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori

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La Cassazione conferma la condanna di secondo grado  nella vicenda che vede protagonista un padre, il quale nonostante avesse assunto consensualmente l’obbligo economico di versare il mantenimento della figlia, si era dimostrato da subito inadempiente e aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza alla bambina.

L’uomo si difende sostenendo di aver avuto dei problemi di lavoro dovuti alla crisi del settore degli autotrasportatori e di essersi comunque fatto carico delle spese mediche e sportive e di quelle relative all’acquisto di alimenti e vestiario per la figlia.

Tali eccezioni, tuttavia, non sono state ritenute sufficienti per la Corte di Cassazione, che nella sentenza n. 13849/2018 respinge il ricorso confermando la condanna per la viuolazione degli obblighi di assistenza familiare (ex art. 570 c.p., comma 2, n. 2).

Dall’esame dei fatti era emerso che l’imputato aveva effettuato limitati versamenti (somme comprese tra 50 e 100 Euro a fronte di un dovuto di 300) provocando una situazione di necessità per la parte offesa, la quale, se pure guadagnava qualcosa con il lavoro di domestica, aveva dovuto ricorrere all’aiuto dei familiari per poter continuare a provvedere alle esigenze fondamentali della vita della minore”.

Nel concetto di mezzi di sussistenza, specificano i giudici, si fanno rientrare non solo quelli per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana“.

Secondo i giudici di legittimità, il generico riferimento alla ricordata crisi del settore degli autotrasportatori non può avere alcun effetto scriminante, tanto più alla luce della circostanza del carattere consensuale dell’obbligo economico assunto dal padre e del pressoché immediato inadempimento da parte dello stesso. Inoltre, si è ormai consolidato il principio giurisprudenziale circa la necessaria assolutezza dell’incapacità economica dell’obbligato al fine di ritenere che la condotta penalmente irrilevante.

È stata respinta anche l’eccezione sollevata dalla difesa dell’imputato circa la sussistenza di un mutuo contratto per affrontare il debito accumulato, al fine di far venir meno l’elemento soggettivo del reato: tale condotta, spiega la Cassazione, era infatti giunta in un momento successivo, ossia dopo che la madre della minore aveva avviato un giudizio civile per ottenere forzatamente l’adempimento del debito contratto dall’uomo.

 

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