La domanda di assegno divorzile è proponibile in appello
Nel caso in cui emergano circostanze nuove nel periodo di tempo tra la pronuncia della sentenza di primo grado e il suo passaggio in giudicato, la domanda di assegno di divorzio può essere presentata in sede di appello.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 29290/2021 sulla base del principio ormai consolidato che prevede che i provvedimenti in materia di separazione e divorzio siano emessi “rebus sic stantibus”.
Tale chiarimento è stato fornito dalla Suprema Corte ad esito di un giudizio nel corso del quale la moglie, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, ha proposto appello chiedendo che le fosse riconosciuto un assegno divorzile sulla base di fatti sopravvenuti al giudizio di primo grado.
Tale appello è stato erroneamente ritenuto inammissibile dalla Corte d’Appello di Roma in quanto la domanda era stata proposta per la prima volta in appello.
La Corte di Cassazione ha riformato tale ultima sentenza, chiarendo che “i fatti nuovi che siano idonei ad alterare le condizioni economiche dei coniugi e che possano incidere sull’attribuzione e determinazione dei loro obblighi economici, debbano essere presi in esame nel corso nel giudizio ove si verificano, anche nella fase d’appello nel caso in cui emergano successivamente alla conclusione del primo grado ma prima del passaggio in giudicato della sentenza”.
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