La funzione compensativa e perequativa dell’assegno divorzile

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Nel quantificare l’assegno della ex moglie è necessario tenere conto anche di quanto sacrificato professionalmente dalla stessa per dedicarsi alla famiglia ed alla carriera dell’ex marito.

Si ritiene utile evidenziare una significativa ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. ordinanza 3852/20) con la quale si ribadisce che l’assegno divorzile ha una funzione compensativa e perequativa, espressione del superiore principio di solidarietà, per cui se viene dimezzato è necessario fornire una motivazione logica, adeguata e coerente, che deve tener conto di tuti gli elementi specificati dalla giurisprudenza più recente in materia.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il Tribunale aveva pronunciato il divorzio ed aveva posto a carico dell’ex marito l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie di euro 2000,00 mensili mentre la Corte di appello, in parziale accoglimento delle istanze del marito, riduceva l’assegno divorzile ad € 1.000,00, esattamente la metà di quanto disposto dal giudice di primo grado. Raffrontando le risorse economiche e patrimoniali dei coniugi e le potenzialità lavorative della donna la Corte riteneva, infatti, congruo detto importo. La ex moglie vantava esperienza nel settore del commercio e dopo la separazione aveva collaborato nell’attività commerciale del fratello, anche se non era stata dimostrata la misura del suo apporto e la percezione di redditi in relazione alla stessa.

La Corte Suprema di Cassazione nell’accogliere il ricorso della ex moglie, evidenzia che il giudice di merito nel quantificare la misura dell’assegno divorzile deve garantire al coniuge richiedente un livello di reddituale adeguato al contributo fornito alla formazione del patrimonio individuale del coniuge e del patrimonio familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

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