La legge sul divorzio breve e la negoziazione assistita in materia di diritto di famiglia

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Con l’entrata in vigore, in data 26/05/2015, della legge n. 55 del 06/05/2015, contenente disposizioni in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di comunione tra i coniugi, sono state apportate alcune importanti modifiche concernenti, in modo particolare, la disciplina dei termini per la proposizione della domanda di divorzio, che risultano essere stati notevolmente abbreviati.

In precedenza, l’art. 3 della legge n. 898/70 sul divorzio, stabiliva che per poter proporre legittimamente domanda volta ad ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si doveva attendere che fossero trascorsi ininterrottamente (senza che si sia nel frattempo verificata la riconciliazione dei coniugi) almeno tre anni dalla separazione personale dei coniugi, indipendentemente dal tipo di separazione, consensuale o giudiziale, che si fosse celebrata.

La nuova disciplina, abbreviando notevolmente i termini per poter instaurare il giudizio di divorzio, ha previsto la riduzione a soli 12 mesi, nel caso di separazione giudiziale, ed a 6 mesi, nel caso di separazione consensuale dei coniugi, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, decorrenti, in entrambi i casi, dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente Delegato del Tribunale.

I nuovi termini di 6 e 12 mesi si applicano anche alle separazioni personali in corso al momento dell’entrata in vigore della legge, anche quando in tale data pende il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto (art. 3 L. 55/2015).

Una volta decorso il termine abbreviato (di sei o dodici mesi a seconda dei casi) introdotto dalla riforma, i coniugi che intendono divorziare, oltre che in Tribunale possono utilizzare anche gli istituti della negoziazione assistita introdotta con il d.l. n. 132/2014, rivolgendosi ciascuno ad un avvocato e formalizzando un accordo per la cessazione del rapporto coniugale, oppure possono presentarsi in Comune e sottoscrivere un accordo dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile.

Le procedure sopra descritte sono possibili anche per la fase della separazione (solo se consensuale). Ottenuta la separazione, i coniugi beneficiano della medesima riduzione dei termini per il divorzio introdotta dalla riforma.

Una volta decorsi questi termini (anche nel caso in cui ci si separi ricorrendo alle procedure della negoziazione assistita, oppure rivolgendosi al Comune), i coniugi potranno divorziare in Comune, sottoscrivendo l’accordo innanzi all’Ufficiale di Stato Civile, soltanto se non hanno figli minori, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti ovvero portatori di handicap grave. Da precisare ulteriormente che la procedura dinnanzi all’Ufficio Comunale non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, produttivi di effetti traslativi di diritti reali, mentre è possibile la previsione da parte dei coniugi dell’assegno di mantenimento o divorzile.

Quanto alla negoziazione assistita, invece, con l’ausilio di un avvocato per parte, la stessa potrà essere esperita anche in presenza di prole minorenne, incapace, con handicap grave o economicamente non autosufficiente.

L’altra grande novità introdotta dalla l. n. 55/2015 riguarda lo scioglimento anticipato della comunione dei beni tra i coniugi, che prima di tale intervento normativo era prevista soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

Con la nuova legge lo scioglimento della comunione dei beni è anticipato al momento in cui il Presidente delegato del Tribunale, all’udienza di comparizione dei coniugi, autorizza la coppia a vivere separata, per le separazioni giudiziali, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato, per le separazioni consensuali (art. 2 l. 55/2015 che ha introdotto l’art. 191, comma 2, c.c.).

Nel caso di separazione personale, pertanto, la comunione tra i coniugi si scioglie:

– nella separazione giudiziale: dal momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati quindi, di regola, dal giorno della udienza presidenziale; in questa ipotesi il cancelliere deve comunicare l’ordinanza con cui i coniugi sono autorizzati a vivere separati all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione (art. 191 c. 2 c.c. introdotto dall’art. 2 L. 55/2015);

– in caso di separazione consensuale: dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato.

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