La madre che impedisce al padre di vedere la figlia commette reato

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La madre che impedisce al padre di vedere la figlia dopo la separazione – anche se lo ha denunciato per gravi reati – commette il reato di inottemperanza ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Una madre – nell’ambito di una separazione coniugale molto conflittuale – denunciava per abusi sessuali l’ex marito nei confronti della figlia di sette anni e per tale motivo impediva al padre di avere contatti con la figlia.

Il padre, consigliato dall’avv. Alessandro Luciano, denunciava l’ex moglie per avergli impedito di vedere e di sentire al telefono la figlia per 4 mesi.

La moglie si giustificava sostenendo che data la gravità degli atti che la bambina le aveva riferito di avere subito da parte del padre durante il loro ultimo incontro e che erano stati oggetto di denuncia, non riteneva accettabile nessuna forma di frequentazione che potesse esporre la figlia al rischio di subire nuovi abusi.

Nella denuncia predisposta dall’avv. Luciano veniva evidenziato in particolare che secondo la Suprema Corte di Cassazione il plausibile e giustificato motivo in grado di costituire valida causa di esclusione della colpevolezza – in quanto causa di giustificazione il rifiuto di dare esecuzione al provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento dei figli minori – deve essere determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela del minore in una situazione sopravvenuta che, per il momento del suo avverarsi e per il carattere meramente transitorio, non abbia potuto essere devoluta al giudice per la opportuna modifica del provvedimento.

Ne consegue che non può giustificare l’elusione del provvedimento giudiziale una mera valutazione soggettiva di situazioni preesistenti circa l’inopportunità dell’esecuzione, in quanto il dissenso sul merito del provvedimento manifesta la volontà del soggetto di eludere l’esecuzione.

Si ritiene interessante indicare le argomentazioni difensive contenute nella denuncia elaborata dall’avv. Luciano che hanno convinto il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Pisa ad ordinare al pubblico ministero di formulare l’imputazione a carico della madre:

  • La presunta situazione di pericolo per l’incolumità della minore addotta dalla madre era un fatto già noto al giudice della separazione;
  • Il provvedimento con il quale il padre è stato autorizzato a vedere la figlia è stato adottato dal Giudice della separazione nella consapevolezza della presunta situazione di pericolo;
  • La madre ha eluso il provvedimento che disciplinava il diritto di visita del padre sulla base di situazioni già portate all’attenzione dell’autorità giudiziaria;
  • Il dissenso della madre non costituisce una valida causa di esclusione della colpevolezza per il reato di cui all’art. 388 comma 2 c.p..

ordinanza GIP di Pisa depositata il 11-01-2022

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