La madre che impedisce ed ostacola i rapporti tra il padre ed il figlio può essere condannata a risarcire i danni ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c.

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Si ritiene interessante mettere in evidenza la decisione del Tribunale di Roma con la quale una madre è stata condannata a risarcire all’ex marito la somma considerevole di € 30.000,00 per non avere garantito il recupero del rapporto di questi con il figlio, avendo screditato continuamente il padre agli occhi del figlio minore (Tribunale di Roma n. 18799/2016).

Si deve, infatti, sottolineare che ogni genitore dopo la separazione o il divorzio deve consentire che i figli mantengano con l’altro un buon rapporto e ne conservino una immagine positiva., non solo per garantire la crescita equilibrata dei figli, ma anche perché in caso contrario rischiano che i giudici lo condannino al risarcimento dei danni ex art. 709-ter c.p.c. in favore dell’altro genitore alienato.

Nel caso concreto sottoposto all’esame del Tribunale di Roma, la madre avrebbe dovuto agire in maniera tale da consentire al figlio di recuperare il ruolo del padre, al fine di garantire la tutela della bigenitorialità, mentre la donna non aveva fatto altro che ostacolare agli incontri programmati tra padre e figlio ed impedire il funzionamento dell’affido condiviso con comportamenti di discredito della figura paterna.

Si ritiene di poter affermare che la elevata somma alla quale la madre è stata condannata ha anche una funzione di monito e di deterrente, in quanto non appare revocabile in dubbio che  l’obiettivo del giudice sia stato quello di garantire la cessazione del protrarsi dell’inadempimento degli obblighi familiari, poiché gli stessi per la loro natura personale sono di per sé incoercibili e non sono suscettibili di esecuzione diretta.

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