La madre che impedisce gli incontri tra padre e figlio è chiamata a risarcire anche il minore in caso di separazione o divorzio
È il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 549/ 2019 a pronunciarsi in favore del padre che ricorreva ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti della madre per non aver potuto esercitare il proprio diritto – dovere di visita per diversi anni, in grado di frequentare il figlio solo in ambiente protetto.
La madre, interrotti gli incontri in modo unilaterale, resisteva argomentando circa i disagi manifestati dal minore e sui sospetti di presunti abusi sessuali a danno del figlio.
Il padre ricorreva per chiedere l’affido esclusivo e il risarcimento dei danni in proprio favore e del figlio minore, sulla base delle argomentazioni secondo cui, nonostante l’affidamento condiviso, il collocamento del minore presso la madre e il diritto di visita del padre con incontri infrasettimanali fine settimana alternati, la madre avesse perpetrato in modo sistematico l’allontanamento sia materiale che morale tra il minore e il genitore non collocatario.
Il Tribunale chiarisce che il giudice di merito, prescindendo dalla validità o invalidità teorica di detta patologia (Sindrome da alienazione parentale), è tenuto ad accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l’ascolto del minore, nonché le presunzioni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario, motivando quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenendo conto che, a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l’altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest’ultimo.
Posto che al vaglio della Corte non erano stati adeguatamente forniti elementi istruttori con cui ritenere provate le condotte di abuso da parte del padre – compresa la CTU – il Tribunale concludeva che l’allontanamento padre – figlio fosse stato causato dalla madre.
Per tali ragioni, visto il condizionamento perpetrato dalla madre a danno del figlio e le carenze di entrambi i genitori di gestire il conflitto personale con modalità idonee a preservare l’equilibrio psichico del figlio, il Giudice di prime cure disponeva l’affidamento ai servizi sociali, ripristinava gli incontri padre e figlio e accoglieva la richiesta di risarcimento formulata da parte ricorrente per aver la madre gravemente pregiudicato la relazione affettiva padre-figlio, in tal modo ledendo tanto il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena, quanto il diritto dell’uomo di svolgere il proprio ruolo genitoriale.
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