La mancata partecipazione alla procedura di mediazione è sanzionabile dal Giudice il quale può trarre argomenti di prova dal comportamento delle parti

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Con provvedimento emesso in corso di causa il giudice ligure comminava per ciascuno dei convenuti in un giudizio avente ad oggetto questioni inerenti a “diritti reali” la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria pari all’importo del contributo unificato, per non aver preso parte alla procedura di mediazione obbligatoria senza addurre giustificato motivo.

A tal uopo, viene richiamato l’art. 8 comma 4 bis Decreto legislativo n. 28 del 2010, laddove stabilisce che “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio“.

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La sanzione prevista, pertanto, è stata comminata a ciascuna parte singolarmente considerata, in quanto si è costituita in giudizio senza aver preso parte ingiustificatamente al procedimento di mediazione, a nulla rilevando l’eventuale comunanza di interessi delle parti in causa, ove queste siano una pluralità.

Tale sentenza consente, pertanto, di esaminare più ampiamente le conseguenze giuridiche che discendono in capo alle parti processuali, in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il “principio secondo il quale le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso non estensivo” (Corte Cost. 403/07; Cass. 967/04) e, anzi, “devono essere interpretate in senso restrittivo” (Cass. 26560/2014), “dovendo limitarsene l’operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato” (Cass. 6130/2011).

La Cassazione ha, poi, precisato che “l’improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale” dev’essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell’improcedibilità”, ragion per cui l’improcedibilità non può operare in difetto di espressa previsione legislativa (Cass. 20975/17) che, nel caso di specie, manca.

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Infatti, l’ipotesi di mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione è disciplinata da una norma specifica: l’art. 8, co. 4 bis, Dlgs 28/10 che prevede, come conseguenza dell’assenza delle parti, l’applicazione di una sanzione pecuniaria e la rilevanza di tale comportamento ex art. 116 c.p.c.

Per contro, nulla viene riportato in ordine all’improcedibilità dell’azione. O meglio: qualcosa, sul punto, implicitamente la norma dice.

Si prevede, infatti, che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione è valutabile ex art. 116 c.p.c.

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