La mancata produzione della documentazione bancaria legittima la revoca dell’assegno di divorzio

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Di particolare rilievo il caso sottoposto all’attenzione della IV sezione civile della Corte di Cassazione, risolto con l’ordinanza n. 225, dell’11.01.2016, in materia di onere della prova in relazione ai redditi percepiti dai coniugi.
La questione riguardava due ex coniugi – uno dei quali aveva iniziato una nuova stabile convivenza con altro partner – al quale il giudice di primo grado aveva chiesto di fornire maggiori dettagli in merito alla propria effettiva consistenza patrimoniale, mediante la produzione degli estratti conto bancari, al fine di quantificare l’eventuale assegno di mantenimento in favore del coniuge meno abbiente.
Il coniuge, che nel frattempo si era creato una nuova famiglia, non ottemperava all’ordine del giudice, così impedendo all’altro coniuge, che invece aveva diligentemente prodotto tutta la documentazione richiesta, di poter approntare le proprie difese, anche in virtù dell’esatta conoscenza del patrimonio dell’ex coniuge.
La Suprema Corte, ribadendo il principio espresso in un proprio precedente arresto, secondo cui l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, anche se di fatto, comporta un taglio netto con la precedente convivenza matrimoniale, quanto al modello e tenore di vita e causa in maniera definitiva la non riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, evidenzia come in caso di mancato ottemperamento ad un ordine del giudice, tale comportamento comporta una serie di conseguenze.
Innanzitutto la sentenza sottolinea che l’inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti integra un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova a norma dell’art. 116 c.p.c. comma 2. Pertanto, se entrambe le parti non ottemperano all’ordine di esibizione, tale comportamento può anche essere considerato neutro, ma se solo una parte ha correttamente adempiuto alla richiesta e l’altra no, il giudice deve dar conto nella motivazione, dell’avvenuta valutazione del contegno processuale negativo di controparte.
Infine, la Cassazione censura la mancata istruttoria volta ad accertare l’esistenza di una famiglia di fatto, nel frattempo costituita dall’ex moglie, la quale appare ammissibile e rilevante alla luce del principio posto dalla stessa Corte di Cassazione in materia di revoca dell’assegno divorzile (vedi Cass. Civ. n. 6855/2015).

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