La moglie straniera ha diritto di conservare il cognome del marito anche in caso di divorzio

  1. Home
  2. Diritto di Famiglia
  3. La moglie straniera ha diritto di conservare il cognome del marito anche in caso di divorzio

La moglie straniera può conservare il cognome del marito italiano anche dopo il divorzio. A stabilirlo è la Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 23291/2015 ha precisato che le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi, ovvero i rapporti di famiglia che li determinano, sono valutati alla luce della legge dello Stato della cittadinanza secondo la Convenzione di Monaco, ratificata dall’Italia e che deve essere applicata anche per gli Stati non contraenti.

La pronuncia trae origine dal caso di un cittadino italiano, il quale impugna la decisione della Corte d’Appello che, in riforma della sentenza resa in primo grado, aveva consentito alla moglie (di nazionalità svedese) di poter mantenere il cognome dell’ex coniuge.

Il ricorrente evidenzia nelle sue difese la contraddittorietà della pronuncia di secondo grado, in quanto nonostante il giudice abbia stabilito l’applicabilità della legge italiana sul divorzio, non ha poi ritenuto applicabile l’art. 143-bis poiché avente ad oggetto l’aggiunta e non la sostituzione dell’originario cognome con quello del marito.

La Corte di Cassazione ha stabilito, pertanto, che le norme cui fare riferimento per la fattispecie dedotta in giudizio, non sono solo quelle degli artt. 143 bis c.c. e l’art. 5, commi 2, 3, 4, della l. n. 898/1970, ma anche quelle contenute nella Convenzione di Monaco, resa esecutiva dall’Italia con la L. 950/1984. L’art. 1 della summenzionata Convenzione, destinata a prevalere sul diritto interno e sulle altre norme di diritto internazionale privato, stabilisce che i cognomi e i nomi di una persona devono essere determinati dalla legge dello Stato di cui il titolare è cittadino anche laddove costui appartenga ad uno Stato non contraente.

Sempre secondo il dettato della Convenzione, “le c.d. questioni preliminari, cioè i rapporti da cui dipende l’attribuzione del nome e del cognome, sono soggette alla stessa legge che regola l’attribuzione del nome”. Da quanto sopra esposto ne consegue che, se un determinato nome viene fatto proprio per ragioni familiari come nella fattispecie oggetto della pronuncia, la legge che deve essere applicata è sempre quella dello Stato di cui il soggetto è cittadino.

Inoltre, i giudici mettono in evidenza che la legge svedese consente al coniuge divorziato la facoltà unilaterale di mantenere il cognome del marito, poiché sostituito con il matrimonio al proprio nativo assumendo un carattere distintivo dell’identità personale. Il cognome della donna, nella fattispecie esaminata, è stato sostituito con il consenso del coniuge, diventando di fatto l’unico cognome della moglie e assumendo una funzione di carattere distintivo della propria identità personale a cui è necessario dare continuità. Nel nostro ordinamento, invece, il cognome del marito integra ma non sostituisce quello della moglie, pertanto, solitamente la sua eliminazione non determina alcuna necessità di continuità in ordine alla prevalenza dei segni distintivi che compongono il nome.

Menu