La privazione della figura genitoriale paterna integra un fatto generatore di responsabilità extracontrattuale c.d. danno endofamiliare mentre l’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio sorge al momento della sua nascita

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Una interessante e recente sentenza del Tribunale di Cassino si inserisce nel solco di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento comportando per il genitore, ai sensi dell’art. 261 c.c., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell’art. 148 c.c (cfr. sentenza Tribunale di Cassino n. 832/2016)

L’obbligazione, in tutta evidenza, trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio ed anzi l’obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda. (cfr. Cass. n. 23630/2009).

La conseguenza ineludibile è che anche nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori – tenuto perciò per intero a provvedere al suo mantenimento – per ciò stesso non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.

La ragione è evidente, poiché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (cfr. Cass. n. 3079/2015; Cass. n. 26205/2013; n. 5652/2012).

Per quanto riguarda i c.d. danni endofamiliari, nei quali può rientrare il danno subito per abbandono del minore, nella giurisprudenza di legittimità è stata da tempo enucleata la nozione di illecito endofamiliare. Su tale base, la violazione dei relativi doveri non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, in quanto la natura giuridica di tali obblighi implica che la relativa violazione, nell’ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c..

Il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio determina un’immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale (cfr. artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela.

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