La relazione sentimentale su internet non comporta l’addebito della separazione al coniuge

  1. Home
  2. Diritto di Famiglia
  3. La relazione sentimentale su internet non comporta l’addebito della separazione al coniuge

 

L’addebitabilità costituisce caratteristica peculiare della separazione giudiziale, cioè quel tipo di separazione legale pronunciata dal Tribunale ad istanza di uno o di entrambi i coniugi quando, anche indipendentemente dalla loro volontà, si verificano fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.

L’addebito costituisce oggetto di una pronuncia meramente eventuale e di carattere eccezionale che il giudice deve ammettere solo se richiesto e se ne ricorrano le condizioni ex art. 151, comma II, c.c.

Pur essendo venuta meno la natura sanzionatoria della separazione, rimane però impregiudicata l’esigenza di punire quelle violazioni dei doveri scaturenti dal matrimonio che comportano una lesione della dignità del coniuge o degli interessi dei figli.

All’art. 143 c.c., rubricato “Diritti e doveri reciproci dei coniugi” al comma II, si legge Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà”: questo dovere racchiude in sé il profilo più personale, in senso fisico e spirituale, del rapporto tra coniugi e comporta il divieto in capo agli stessi di intrattenere relazioni sentimentali o sessuali con terzi. Tale obbligo, che si lega all’esclusività, frutto della nostra concezione monogamica ed alla serietà della libera scelta matrimoniale, ha però una valenza meno pregnante rispetto al passato, in armonia con l’evolversi dei costumi e della coscienza sociale.

Ogni “comportamento infedele”, costituisce presupposto per l’addebito? In realtà no, premettendo che elemento essenziale per l’addebitabilità della separazione è che sussista ex art. 143 c.c. un nesso causale tra la violazione dell’obbligo di fedeltà e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. civ., sez. I, n. 19 luglio 2010, n. 16873; Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2009, n. 10585; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2009, n. 11922; Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2009, n. 6697; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2008, n. 13431; Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2005, n. 18000; Cass. civ., sez. I, 01 marzo 2005, n. 4290; Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2004, n. 5090; Trib. S.M. Capua Vetere, sez. I, 5 febbraio 2004), è necessario innanzitutto che la relazione non sia semplicemente una forma di amore sublimata, cioè priva di connotati sessuali e passionali e secondariamente che il comportamento adulterino del coniuge sia idoneo ad evidenziare anche agli occhi dei terzi la sua infedeltà, causando una menomazione della dignità e dell’onore dell’altro coniuge (Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2008, n. 29249; Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2008, n. 5557).

In base a questa interpretazione, la Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza (Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2013, n. 8929) ha precisato che un rapporto esclusivamente platonico alimentato da uno scambio di messaggi su internet non è causa di addebito della separazione: l’intercorrere di una semplice corrispondenza telematica, secondo la Suprema Corte, non assume i connotati concreti di una relazione extra-coniugale e comunque quelli di un legame atto a suscitare plausibili sospetti di infedeltà, in quanto essa si esplica in comportamenti non idonei a tradursi in contegni offensivi per la dignità e l’amore dei coniugi.

In realtà, la sentenza contiene un netto cambio di orientamento rispetto alla precedente giurisprudenza della stessa Corte: con una pronuncia del 2008, la Cassazione aveva infatti dichiarato che l’addebito richiede sicuramente l’accertamento di un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio indicati nell’art. 143 c.c., fra i quali l’obbligo della fedeltà, ma tale dovere è da intendersi non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma anche come impegno a non tradire la fiducia reciproca, sia sul piano della dedizione fisica, sia sul piano spirituale.

La Cassazione, a differenza di oggi, in quell’occasione aveva accostato il concetto di fedeltà coniugale a quello di lealtà: la Corte aveva individuato un concetto di fedeltà più ampio, di cui fa parte la fedeltà affettiva, che comporta di sacrificare le proprie scelte personali in favore di quelle imposte dal legame di coppia (Cass. civ., sentenza 11 giugno 2008, n. 15557).

Menu