La revisione dell’assegno divorzile può essere giustificata solo dalla sopravvenienza di elementi nuovi emersi dopo la pronuncia della sentenza di divorzio.
La legge n. 898 del 1970 sul divorzio contempla la possibilità di revisione dell’assegno divorzile, per modificarne l’importo o addirittura azzerarlo. L’articolo 9 concede tale facoltà al giudice solo se “sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Si commenta in questa sede la sentenza del Tribunale di Padova che, applicando tale norma, ha rigettato in toto il ricorso proposto da un imprenditore divorziato che chiedeva l’annullamento dell’assegno divorzile riconosciuto alla ex moglie dalla sentenza di divorzio, sostenendo che la signora fosse economicamente autosufficiente e che per tale unico motivo non necessitasse più della corresponsione mensile.
L’Avvocato Gianluca Ballo – socio cofondatore insieme all’Avvocato Alessandro Luciano dello Studio Legale Luciano-Ballo & Associati – rappresentante e difensore della signora, portava all’attenzione del Giudice padovano numerosi elementi dai quali emergeva la condizione economica addirittura migliorata del ricorrente, che percepiva delle nuove entrate in quanto proprietario di numerosi beni immobili ereditati successivamente alla sentenza di divorzio. Tuttalpiù, emergeva che egli svolgeva il ruolo di procuratore speciale per un’importante società per azioni appaltatrice: un’ulteriore fonte di reddito per l’imprenditore, che pertanto rendeva le sue richieste immotivate.
Non figuravano invece altrettanti nuovi elementi a carico della signora che il Tribunale di Padova potesse considerare ai fini della revisione dell’assegno divorzile. Invero, esso era stato ponderato su circostanze già palesi alla data della pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pertanto non sussistevano elementi nuovi che giustificassero le pretese del ricorrente.
Il Tribunale di Padova quindi, accogliendo la difesa dell’Avvocato Gianluca Ballo e confermando l’assegno divorzile riconosciuto dalla sentenza precedente. rigettava con decreto motivato ogni richiesta dell’ex marito e lo condannava al pagamento integrale delle spese di giudizio.
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