La ricerca di relazioni extraconiugali sul web può essere causa di addebito della separazione qualora si dimostri che è stata causa unica e determinante della rottura del vincolo coniugale
La ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet costituisce circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi ed a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione dei coniugi.
Tale principio è stato espresso di recente dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 9384 del 16/04/2018, in relazione al caso di un marito che impugnava la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna, che aveva ritenuto giustificato l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale motivato esclusivamente con la scoperta del fatto che il marito ricercava compagnie femminili sul web. Il ricorrente sosteneva non essere ciò sufficiente a giustificare il mancato rispetto dell’obbligo di coabitazione da parte della moglie in mancanza di pregresse tensioni tra i coniugi.
La Corte di Cassazione adeguando il suo orientamento alla diffusione dei nuovi strumenti tecnologici che caratterizzano la nostra società, ha stabilito che integra violazione degli obblighi di fedeltà coniugale, ex art. 143 c.c., la ricerca di relazioni extraconiugali mediante Internet, equiparando il tradimento virtuale a quello fisico e giustificando, di conseguenza, l’abbandono del tetto coniugale da parte dell’altro coniuge.
Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, l’obbligo di fedeltà coniugale non si riduce ad un puro onere di astensione da rapporti fisici con altri, ma è finalizzato alla realizzazione e consolidamento della comunione tra coniugi e consiste pertanto in un impegno a non tradire la fiducia reciproca.
Un aspetto importante da sottolineare in caso di tradimento e di addebito, è che il solo tradimento non è elemento sufficiente per assegnare l’addebito al coniuge fedifrago, ma deve risultare il motivo scatenante della crisi che porta alla separazione.
Infatti, in un’altra sentenza della Corte di Cassazione, in cui i giudici si sono trovati a dirimere un altro caso di tradimento virtuale (cfr. Cass. Civile, ordinanza n. 14414/2016), veniva precisato come anche la relazione intrapresa con altra persona via Internet è ritenuta idonea a giustificare la pronuncia di addebito, che in quel caso veniva esclusa, in quanto la crisi della convivenza coniugale era intervenuta già prima del verificarsi di tale episodio che, però, manteneva le sue caratteristiche di circostanza potenzialmente idonea a violare i doveri della relazione coniugale. Tale decisione è conforme alla giurisprudenza di legittimità che ha più volte precisato come ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall’art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” (cfr. Cass. Civ., n. 1596/2014).
In definitiva, con il provvedimento in esame, i giudici di legittimità ribadiscono il principio in base al quale l’infedeltà è causa di addebito della separazione o, comunque, la giustifica ogni volta in cui comporta offesa alla dignità ed all’onore dell’altro coniuge, indipendentemente dal fatto che si sia concretizzata o meno in rapporti fisici con un’altra persona, in quanto anche l’allontanamento virtuale determina estraneità di un coniuge all’altro ed in ciò consiste l’offesa.
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