La rilevanza del mutuo ipotecario per l’acquisto della casa familiare cointesta tra i coniugi nel caso di separazione e divorzio
Il contratto di mutuo rimane vincolante per i coniugi anche in seguito alla separazione: la banca in caso di inadempimento da parte del marito, può agire anche nei confronti della moglie assegnataria, in quanto pur sempre cointestataria del mutuo a suo tempo stipulato.
Il mutuo, infatti, è un contratto autonomo rispetto alle questioni economiche riguardanti la crisi coniugale. Il giudice non può entrare, nell’ambito di questo giudizio, nelle condizioni contrattuali stipulate da uno o entrambi i coniugi con l’istituto di credito.
Ciò non significa, tuttavia, che il giudice non possa tenere conto – nell’ambito di un giudizio di separazione – di questa importante spesa o che i coniugi non possano trovare un accordo che riesca a contemperare le esigenze di ciascuno.
Per provvedere sulle questioni economiche, il giudice deve conoscere le capacità di reddito delle parti, non solo con riferimento alle “entrate”, ma anche di quelli che sono gli effettivi esborsi (tasse, bollette, finanziamenti, spese alimentari, ecc..) anche presumibili di ciascuno (ad esempio i costi per il nuovo alloggio del coniuge che andrà via da casa).
Anche l’onere del mutuo, perciò, è un costo di cui è importante che il giudice tenga conto al pari di tutte le altre spese.
La Giurisprudenza ha pertanto stabilito che, ove sia fatto rilevare, ad esempio, che il mutuo sulla casa coniugale assegnata alla moglie grava per intero sul marito, il giudice può legittimamente prevedere una riduzione dell’assegno di mantenimento in favore di quest’ultima (cfr. Cass. civ. n. 15333/2010). In questo caso, infatti, viene a crearsi una sproporzione economica tra le capacità di reddito delle parti che il giudice dovrà considerare nella determinazione dell’assegno. Il giudice, tuttavia, potrà anche imporre a carico di un genitore, come modalità di adempimento dell’obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, il pagamento delle rate di mutuo gravante sulla casa familiare, trattandosi non solo di una voce di spesa determinata, ma anche strumentale alle esigenze cui il mantenimento è finalizzato (cfr. Cass. Civ. sent. n. 20139/13).
Tale circostanza potrà essere fatta presente già alla prima udienza di separazione (cosiddetta presidenziale) perché in quella sede vengono emessi degli importanti provvedimenti, anche di natura economica (cosiddetti temporanei e urgenti) che durano, in genere, diversi anni, ossia fino alla sentenza definitiva di separazione. In caso contrario la domanda potrà essere oggetto del successivo giudizio di merito.
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