L’amministrazione di sostegno, introdotta con la Legge 9 gennaio 2004, n. 6, quale misura di protezione a favore delle persone incapaci costituisce una soluzione intermedia tra l’interdizione e l’inabilitazione. Si tratta di un istituto più moderno e rispettoso delle esigenze del beneficiario, che cerca di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Queste persone potranno così ottenere che il Giudice Tutelare nomini loro un amministratore di sostegno che si occupi delle loro necessità e del loro patrimonio (come per esempio incassare la pensione, disporre dei propri beni mobili o immobili, etc). E’ proprio in riferimento all’attività del Giudice Tutelare diretta ad individuare la misura più idonea al singolo caso che si inserisce una importante pronuncia della Corte di Cassazione civile (Cass. Civ. sez. I del 26/10/2011 n. 22332), che sancisce un principio guida nella valutazione che l’organo giudicante deve compiere. Nella scelta tra l’applicazione dell’amministrazione di sostegno rispetto alle altre due misure residuali dell’interdizione e dell’inabilitazione, il Giudice deve considerare le necessità concrete del beneficiario nel singolo caso concreto.

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