La sindrome di alienazione parentale (PAS): riconosciuta l’inidoneità a fondare il giudizio di affidamento dei figli minori

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Con la sentenza n. 7041/2013 la Corte di Cassazione si pronuncia sul famoso caso del piccolo Leonardo, il bambino conteso dai genitori e che nei mesi scorsi è finito al centro dell’attenzione dei media di tutta Italia per essere stato prelevato dalle forze dell’ordine dalla scuola elementare dallo stesso frequentata per essere affidato ad una casa famiglia, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Venezia.

La Corte di Cassazione ha infatti accolto il ricorso presentato dalla madre e annullato il decreto emesso dalla Corte di Appello di Venezia, rinviando la causa alla Corte di Appello di Brescia, ritenendo fondate le critiche formulate in merito alla validità scientifica della  sindrome di alienazione parentale (c.d. Pas).
A fondamento di tale decisione sono state poste le numerose contestazioni sollevate contro tale teoria da parte di esperti del settore, che non riconoscono la Pas come sindrome o malattia. Molteplici ricerche condotte negli ultimi anni hanno dimostrato, pertanto, che non vi sono fondamenti di carattere scientifico che possano sostenere tale teoria, anzi al contrario ne hanno segnalato i rischi della sua applicazione, specie in ambito forense.

In particolare i Giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che nell’emettere il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Venezia ha disatteso un importante principio in base al quale il giudice di merito è tenuto a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che non risulti universalmente condivisa dalla scienza medica ufficiale, come nel caso della sindrome di alienazione parentale.
Nel giudizio svoltosi in secondo grado, non si è tenuto conto, altresì, delle precise censure mosse alla consulenza tecnica d’ufficio da parte della difesa della madre, che avrebbero dovuto imporre ai Giudici della Corte di Appello di Venezia di esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico d’ufficio, anziché limitarsi ad un mero richiamo delle stesse.

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