La stabile relazione affettiva e la revoca dell’assegno divorzile

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L’instaurazione di una stabile relazione sebbene di fatto e non connotata dalla coabitazione determini la perdita del diritto alla percezione dell’assegno divorzile.

Così ha chiarito la Corte di Cassazione con ordinanza n.22604 del 16/10/2020, riprendendo un principio giurisprudenziale ormai maggioritario.

La vicenda vedeva la Corte d’Appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, porre a carico del marito l’obbligo di corrispondere in favore dell’ex moglie un assegno di mantenimento di importo pari a € 400,00= mensili nonostante l’attività istruttoria posta in essere avesse ampiamente provato lo stabile e duraturo rapporto sentimentale della stessa con un nuovo compagno.

L’appellato ricorreva, pertanto, in Cassazione lamentando l’illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata  che, pur esaminando lo stesso materiale probatorio del Tribunale,  aveva espresso un convincimento opposto, in ordine alla sussistenza dei connotati di stabilità e continuità della convivenza more uxorio tra l’ex moglie e il nuovo compagno, omettendo di argomentare circa le ragioni fattuali e giuridiche alla base del riconoscimento del suo onere di versamento dell’assegno di mantenimento.

Il Collegio, nel ritenere il motivo fondato, accoglieva il ricorso avanzato e provvedeva a cassare la sentenza gravata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione per nuova pronuncia.

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