La Suprema Corte di Cassazione abbandona il criterio del c.d. tenore di vita anche nei procedimenti di revisione dell’assegno divorzile

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15481/2017 ha formulato una decisione molto interessante secondo la quale il giudice di merito, in sede di revisione dell’assegno divorzile, deve adeguarsi ai recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass n. 11504/2017) e verificare se i motivi sopravvenuti che sostengono la richiesta di revoca dell’assegno divorzile giustifichino effettivamente una negazione dello stesso a causa della sopraggiunta indipendenza o autosufficienza economica del beneficiario.

A tal fine è necessario rifarsi agli indici individuati con al sentenza n. 11504/2017, che devono essere valutati osservando le allegazioni, le deduzioni e le prove offerte da chi è obbligato a versare l’assegno divorzile, in capo al quale rimane comunque l’onere della prova.

Nella fattispecie in esame, a sollevare ricorso in Cassazione era stato il marito che non aveva accettato la semplice riduzione  dell’importo dell’assegno divorzile da corrispondere alla ex moglie con conferma della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello stesso.

Alla luce dei nuovi principi di diritto formulati dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 11504/2017, infatti, affinché possa essere confermato il diritto all’assegno divorzile il giudice di merito deve verificare che il beneficiario continui a non godere di mezzi adeguati o non riesca a procurarseli per ragioni oggettive, mentre non deve essere espletata alcuna indagine giudiziale con riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

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