La tutela del patrimonio familiare: differenze tra fondo patrimoniale e trust
Fondo Patrimoniale e Trust sono entrambi caratterizzati dall’esistenza di un patrimonio destinato ad uno scopo e realizzano la separazione di esso dal restante patrimonio del soggetto titolare, ovvero la c.d. “segregazione”. In entrambi i casi vi è un vincolo di destinazione ad una specifica finalità, che nel trust viene individuata in un generico “interesse meritevole di tutela”, mentre per il fondo patrimoniale è rappresentata dai “bisogni della famiglia”. Il fondo patrimoniale presuppone una famiglia legittima fondata sul matrimonio e pur essendo possibile costituirlo prima della celebrazione delle nozze, la sua efficacia è subordinata a tale evento. Difatti, solo i coniugi o coloro che tali divengano possono costituirlo, e solo tali soggetti possono beneficiarne. Quando lo status di coniuge viene meno per una qualsiasi causa di cessazione del vincolo coniugale, cessano gli effetti del fondo patrimoniale, salvo nel caso in cui vi siano figli minori, in tal caso il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Quindi senza matrimonio non c’è fondo patrimoniale, mentre può esservi trust in ogni situazione familiare a protezione di interessi meritevoli di tutela.
Il trust può essere costituito per soddisfare i bisogni di famiglie non fondate sul matrimonio, ma anche per quei nuclei familiari costituiti da persone in stato vedovile con figli minori oppure per soggetti celibi o nubili con figli naturali, nonché per le cosiddette famiglie allargate, soprattutto in considerazione del permanere degli obblighi in capo ai genitori di mantenimento della prole a prescindere dal vincolo con l’altro genitore e ben oltre la maggior età dei figli.
Il trust è un istituto sorto nel diritto anglosassone, in forza del quale il soggetto che costituisce il trust pone dei beni sotto il “controllo” di un trustee affinchè quest’ultimo amministri, gestisca o disponga dei beni conferiti nel trust secondo le disposizioni impartite dal costituente, agendo in vista dell’interesse di un terzo – il beneficiario del trust – indicato dallo stesso costituente (per esempio un soggetto conferisce beni in un trust designando come beneficiario il proprio figlio minorenne ed incaricando il trustee di gestire quei beni fino alla maggiore età del beneficiario), ovvero in funzione della realizzazione di un fine specifico, definito dal costituente.
Lo scopo del fondo patrimoniale si può realizzare con un trust ogni volta che i soggetti beneficiari siano diversi dalla coppia di coniugi con o senza figli. Il fondo patrimoniale dura quanto il matrimonio (fatta salva la ultrattività in presenza di figli minori) mentre nel trust il termine finale di durata è fissato dal o dai disponenti in assoluta autonomia e vede come unico limite quello previsto dalla legge richiamata nell’atto istitutivo.
Se quindi la durata del vincolo coniugale per il fondo patrimoniale, è indisponibile per le parti che, se ragionevolmente possono prevedere solo l’ipotesi di scioglimento del vincolo conseguente alla domanda di annullamento del matrimonio o di divorzio, non possono invece prevedere la cessazione per cause naturali, come la morte: diverso invece per il trust la cui durata è rimessa alla volontà del o dei disponenti nel trust. La protezione patrimoniale data dal fondo è limitata: se è vero che i beni conferiti nel fondo non possono essere oggetto di atti di esecuzione forzata per debiti che non siano relativi ai bisogni della famiglia, è altrettanto vero che è necessario dimostrare – e l’onere della prova grava sui coniugi – che il creditore fosse a conoscenza del fatto che tali debiti erano stati contratti per esigenze diverse da quelle familiari. La protezione garantita dal Trust grazie, all’effetto segregativo, è invece totale giacché, non solo i creditori del disponente non possono agire contro i beni del trust (salvo in caso di buon esito della azione revocatoria dell’atto con cui il disponente ha dotato il fondo in trust, se ne sussistano i presupposti), ma neppure i creditori del trustee (amministratore fiduciario dei beni costituiti in trust) possono in alcun modo rivalersi per debiti di costui sui beni del fondo perché quei beni non si confondono con il suo patrimonio. Infine, neanche i creditori dei beneficiari potranno agire sui beni o sui redditi se il trust è discrezionale. Il trust richiede poi forme meno rigorose rispetto al fondo patrimoniale che, se viene costituito dai coniugi, deve rivestire necessariamente la forma dell’atto pubblico e, se effettuato da un terzo, può essere disposto anche per testamento. Invece l’atto istitutivo di trust, pur dovendo risultare per iscritto, può assumere la forma di scrittura privata, ed è quella che ormai la prassi professionale ha adottato per i trust interni.
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