La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale comporta l’addebito della separazione se si riesce a provare che costituisce la causa della crisi coniugale

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Appare interessante evidenziare una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. I sezione civile n. 3318/2017)  la quale si inserisce nel solco di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale è di regola  sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si dimostri la mancanza di nesso causale tra l’infedeltà e crisi coniugale.

Nel caso concreto esaminato dalla Corte di Cassazione, sulla scorta dell’esame di relazioni investigative e della deposizione di molteplici testimoni era emersa una relazione adulterina del marito che aveva determinato la rottura del rapporto coniugale. La singolarità del caso era data, in particolare, dalla circostanza che la moglie avesse intrattenuto per ripicca una relazione con un altro uomo successivamente all’infedeltà del marito, che aveva già determinato la crisi coniugale.

La Corte ha respinto la richiesta formulata dal marito di addebito della separazione alla moglie per infedeltà coniugale, in quanto gli incontri della donna con un altro uomo erano stati successivi alla scoperta della relazione del marito, al definitivo abbandono della casa coniugale da parte di lui ed al deposito del ricorso per separazione con la conseguenza che risultava non provata l’incidenza causale di tale relazione nella frattura del matrimonio.

Da un esame attento della giurisprudenza di legittimità su tale argomento, pertanto, emerge con ogni evidenza il seguente principio di diritto secondo il quale la violazione dell’obbligo matrimoniale della fedeltà coniugale comporta l’addebito della separazione soltanto nei casi in cui l’infedeltà non si inserisca in una preesistente crisi coniugale già irrimediabilmente già in atto.

Appare utile evidenziare, inoltre, che l’accertamento dell’ addebito della separazione in un procedimento civile di separazione coniugale comporta in generale per il coniuge al quale è stata addebitata la separazione il venir meno dell’assegno di mantenimento e la condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dall’altro coniuge.

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