La violazione dell’obbligo di mantenimento comporta la perdita dell’affido condiviso
Nelle separazioni tra genitori costituisce regola generale l’applicazione dell’affidamento condiviso dei figli minori, salvo l’affido esclusivo ad un solo genitore quando il comportamento dell’altro genitore risulti pregiudizievole per l’interesse del minore stesso.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26587 del 17 dicembre 2009 ha stabilito che il genitore che non versa l’assegno di mantenimento per i figli perde il diritto all’affidamento condiviso.
La violazione dell’obbligo al mantenimento e l’esercizio discontinuo del diritto di visita determinano un giudizio negativo sulla capacità genitoriale e costituiscono una giustificata ragione ostativa all’affidamento condiviso dei figli. Tali comportamenti evidenziano la mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli, una obiettiva lontananza del genitore dal figlio e disinteresse per le sue esigenze di cura, educazione ed istruzione.
Nel caso di specie il padre si opponeva all’affido esclusivo dei figli alla ex moglie e si è visto respingere il ricorso dalla Corte in quanto non aveva mai versato l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori.
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