L’abbandono della casa coniugale costituisce la violazione di un obbligo coniugale

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Con la sentenza n. 2059/2012 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale il coniuge che abbia provato l’abbandono volontario e definitivo dell’abitazione familiare da parte dell’altro, senza che questi abbia proposto domanda di separazione, non deve ulteriormente provare che tale comportamento illecito ha inciso in maniera determinante sulla crisi del matrimonio.

Nel caso in esame, al marito era stata addebitata la separazione in seguito all’abbandono della casa coniugale, avvenuto diversi anni prima della proposizione della domanda giudiziale, ed alla circostanza di aver contestualmente iniziato una nuova relazione extra-coniugale.

Tale comportamento è stato inequivocabilmente valutato, da parte della Suprema Corte di Cassazione, come indicativo della cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, comportando a carico della parte che si è allontanata l’onere di offrire la prova contraria e cioè che l’abbandono della casa coniugale fosse giustificato da una preesistente situazione d’intollerabilità della coabitazione tra i coniugi.

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