L’affidamento condiviso con tempi paritari di frequentazione del minore presso ciascun genitore è consigliato anche in caso di elevata conflittualità tra i genitori senza la previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio

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Il Tribunale di Parma con decreto del 22/05/2018 compie un ulteriore passo in avanti verso un riconoscimento, sempre più diffuso, del modello di affidamento condiviso con tempi paritari dei figli presso ciascun genitore (c.d. shared custody), ritenuto applicabile anche nel caso di  elevata conflittualità fra i genitori, che dovranno attenersi ad una serie di regole precise riguardanti il minore, la sua cura e quotidianità.

Il Tribunale, aderendo alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta nel corso del procedimento, dispone una suddivisione paritetica dei tempi di frequentazione del minore presso l’abitazione di ciascun genitore, secondo lo schema di settimane alternate, predisponendo un calendario con i turni settimanali e la ripartizione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive.

Come evidenziato dal consulente tecnico d’ufficio, la suddivisione paritetica dei tempi di frequentazione risulta rispondente all’interesse del minore che aveva dimostrato un sufficiente equilibrio adattativo nell’alternanza tra le abitazioni dei genitori e nella suddivisione delle responsabilità educative.

Ai genitori, inoltre, viene prescritta l’adozione e la condivisione di regole secondo un piano genitoriale di base, che si sostanzia nel rispetto di alcuni punti fondamentali, indicati nel provvedimento, ovvero:

1) l’obbligo per i genitori di mantenere una comunicazione funzionale con il figlio;

2) l’obbligo di mantenere una comunicazione regolare con l’altro genitore ed essere collaborativi tra di loro;

3) seguire rigorosamente il piano genitoriale;

4) contattare immediatamente l’altro genitore in caso di emergenze che riguardano il figlio;

5) condividere con l’altro genitore tutte le informazioni che riguardano il figlio;

6) essere flessibili e sostenere la relazione del figlio con l’altro genitore;

7) non squalificare l’altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed il figlio.

Secondo le indicazioni formulate dal CTU e recepite dai giudici, i genitori sono tenuti, altresì, alla condivisione delle decisioni nel miglior interesse del minore: ciascun genitore potrà prendere le decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando questi si trova presso di lui, nonché decisioni di emergenza quanto la salute o la sicurezza del bambino è compromessa, ma, in tal caso, dovrà tempestivamente informare l’altro genitore. Entrambi genitori, inoltre, dovranno figurare nei contatti di emergenza per il minore.

I genitori, inoltre, dovranno avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza del figlio e dovranno firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi, anche attivandosi per la richiesta di copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.

Per quanto riguarda la contribuzione al mantenimento del figlio, attesa la frequentazione paritetica, il Tribunale decide di non prevedere la corresponsione di alcun assegno, considerando che ciascun genitore dovrà farsi carico del mantenimento del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, fatta eccezione per le spese straordinarie mediche e scolastiche e per le altre spese straordinarie documentate che dovranno gravare sui genitori in parti uguali.

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