L’affidamento condiviso in grado di garantire ai figli minori identici tempi di permanenza con ciascun genitore separato non solo è possibile in caso di accordi ma incomincia ad essere previsto e riconosciuto anche dai Giudici
Le linee guida della sezione famiglia del Tribunale di Brindisi, che qui pubblichiamo, mostrano come con poche disposizioni ben congegnate si possa attuare un concreto affidamento condiviso, in grado di garantire ai minori di genitori separati di poter godere di identici tempi di permanenza con ciascun genitore, attenuando le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla crisi familiare.
In questo modo si consente a ciascun genitore di instaurare un rapporto genitoriale paritetico, riducendo la conflittualità e salvaguardando l’interesse primario dei figli, che potranno beneficiare, della presenza qualificante di entrambi i genitori, senza essere più costretti a scegliere tra un genitore primario ed uno secondario.
Attualmente, invece, l’affido condiviso, così come viene disciplinato nella maggior parte dei casi da parte dei Tribunali, fa rinascere sotto mentite spoglie un affidamento della prole che ha più le caratteristiche di un affido sostanzialmente esclusivo, con madre in genere collocataria prevalente della prole e il padre che diventa colui a cui vien “concesso “ di vedere per qualche ora durante la settimana i propri figli, spesso privati di una figura genitoriale importante per una loro equilibrata ed armoniosa crescita affettivo-relazionale.
L’affidamento condiviso presuppone, invece, come base essenziale una genitorialità realmente cooperativa, collaborativa, con una paritaria condivisione del ruolo parentale, nel primario interesse dei figli minori.
Le linee guida della sezione famiglia del Tribunale di Brindisi, che, collegandosi alla risoluzione del Consiglio d’Europa n. 2079 del 02/10/2015 che ha invitato gli Stati membri a garantire l’effettiva uguaglianza tra genitori nei confronti dei propri figli e promuovere l’affidamento condiviso con tempi paritari presso entrambi i genitori, fanno rilevare che il “modello realmente bi-genitoriale “ tutela il superiore interesse del minore.
Tutte queste importanti considerazioni hanno condotto diversi Tribunali ad attuare una più oculata e autentica applicazione dell’affidamento condiviso ed, in particolare quello di Brindisi raccomanda dei principi generali a cui attenersi nella stesura degli accordi per una separazione consensuale da omologare, al fine di tutelare il legittimo e concreto affidamento condiviso, nell’ottica che il minore ha diritto ed esigenza di vivere pienamente con entrambi i suoi genitori.
Ecco alcuni di questi principi di indirizzo:
- la residenza dei figli ha un valore prettamente anagrafico, non sussistendo nessuna differenza dal punto di vista giuridico tra genitore coresidente e l’altro; per gli stessi motivi la prole risulterà domiciliata presso entrambi i genitori;
- non dovrà più esserci il genitore “accudente” ed il genitore “ludico” del tempo libero, ma la frequentazione genitori-figli dovrà essere finalizzata alla partecipazione attiva alla quotidianità dei figli, ai quali deve essere garantita pari opportunità di frequentazione di entrambi i genitori.
- venendo a decadere la figura del genitore “collocatario”, l’assegnazione della casa coniugale rimarrà al suo proprietario e, nel caso in cui sia in comproprietà tra i due coniugi, chi rimarrà ad abitarci verserà all’altro una quota corrispondente al 50% del valore della locazione di un appartamento di caratteristiche simili ( oppure tale importo verrà decurtato dal mantenimento).
- per il mantenimento della prole si privilegia quello diretto, mentre la corresponsione di un assegno deve rimanere una forma residuale di mantenimento, con valenza perequativa.
- per quanto attiene alle spese straordinarie, rilevato ancora a tutt’oggi il contrasto esistente nella giurisprudenza tra tipologie che vi rientrino o meno, si reputa giusto assegnare di già le spese prevedibili per intero ad uno dei due genitori, in base al loro reddito, mentre le imprevedibili saranno divise tra i due genitori in proporzione alle loro risorse economiche.
Con queste indicazioni il Tribunale di Brindisi fa un passo importante verso un concreto affidamento condiviso, che garantisce ai figli minori la compartecipazione responsabile e continuativa alla loro vita di entrambe le figure genitoriali, bandendo la figura del “genitore collocatario” che purtroppo molte volte cela una atipica forma di affido para-esclusivo.
Il diritto ad una autentica e concreta bigenitorialità non può rimanere una mera clausola di stile, in quanto ha una finalità fondamentale per una sana crescita della prole, che ha bisogno di avere accanto entrambi i genitori.
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