L’affidamento esclusivo mono genitoriale, una scelta residuale nell’esclusivo interesse del minore in caso di separazione e divorzio
La l. 8 febbraio 2006, n.54, modificando l’art. 155 c.c., riconosce il diritto del minore alla bigenitorialità e sancisce che il Giudice valuti prioritariamente la possibilità di affidare i figli ad entrambi i genitori. L’art. 337 ter c.c., introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, inoltre, così dispone al primo comma: “ Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.”
L’affidamento esclusivo, disciplinato dall’art. 337 quater c.c. rappresenta una modalità residuale da disporre solo qualora il Giudice, con provvedimento motivato, reputi che l’affidamento condiviso sia contrario agli interessi del minore. L’ampia discrezionalità del giudice impone valutazioni accurate non solo circa l’idoneità del genitore affidatario esclusivo, ma soprattutto in relazione all’inadeguatezza genitoriale dell’altro (Cass. civ. sez. I, n.26122/2013). Un indice rivelatore di inidoneità genitoriale tale da giustificare l’affidamento esclusivo è rappresentato dal trasferimento all’estero dei figli minori, affidati ad entrambi i genitori, senza il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice (Tribunale di Milano, 2 maggio 2019, n.4202). Altro presupposto legittimante l’affidamento esclusivo è il costante disinteresse di uno dei genitori nei confronti dei figli, manifestato attraverso l’omessa frequentazione per lunghi periodi.
Ancora, l’accesa conflittualità genitoriale degenerata in condotte abituali di violenza assistita, giustificherà l’affidamento mono genitoriale (Cass. pen. sez. VI, n.4332/2015) così come La condivisione dell’affidamento verrà meno in presenza di comportamenti ostruzionistici o screditanti di un genitore nei confronti dell’altro, dal momento che tali condotte evidenziano l’oggettiva inidoneità genitoriale di attuazione dell’affidamento condiviso (Cass. civ. sez. I, n.16593/2008). Legittima, infine, l’affidamento esclusivo, l’inadempimento all’obbligo di mantenimento del minore.
La violazione dei doveri coniugali non costituisce, invece, presupposto per chiedere l’affidamento esclusivo (Cass. civ. sez. I, n.283/2009).
Circa l’esercizio della responsabilità genitoriale, l’art. 337 quater comma 3 c.c. dispone che le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori, salva diversa disposizione del giudice, anche in caso di affidamento esclusivo, con la previsione per il genitore non affidatario del diritto di vigilare sull’educazione della prole.
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