Lasciare il figlio di età inferiore a 14 anni da solo presso la casa familiare, anche per un breve lasso di tempo, può integrare reato di abbandono di minore

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Sulla questione tornerà a pronunciarsi la Cassazione in una vicenda che vede protagonista una coppia di genitori usciti da una separazione tutt’altro che pacifica terminata con l’affidamento prevalente del ragazzino presso il padre.

Quest’ultimo aveva deciso, un giorno, di fare una breve passeggiata con la nuova compagna nel parco vicino casa, ma il figlio si era categoricamente rifiutato di partecipare.

L’undicenne era rimasto solo nell’abitazione e, nonostante il padre gli avesse detto di tornare di lì a poco dandogli il telefonino per chiamarlo in caso di bisogno, aveva chiamato la madre lamentandosi di essere stato lasciato da solo e la donna invece di recarsi dal figlio lo aveva spinto a chiamare il 113. I Carabinieri, arrivati sul luogo, hanno contestato il reato  di abbandono di minore sia al padre che alla madre per non essersi preoccupata di andare a riprendersi il figlio lasciato da solo.

Lasciare il figlio solo a casa, magari per la necessità di svolgere adempimenti della vita quotidiana fuori dall’abitazione, non è un comportamento così inusuale per il genitore; ciononostante, questo non può e non deve indurre il genitore a pensare che il figlio possa badare a se stesso affrontando tutte le situazioni (anche quelle più impreviste), portandolo, quindi, a omettere di vigilare adeguatamente facendo mancare la cura degli interessi del figlio.

Una simile leggerezza, infatti, può costare cara anche a livello penale, in quanto il codice all’art. 591 punisce espressamente l’abbandono di persone minori o incapaci.

A sottolineare l’importanza dell’interesse tutelato sono previste circostanze aggravanti speciali laddove all’abbandono conseguano lesioni personali o morte, oppure laddove il reato sia commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.

Essendo quello in esame un reato c.d. di pericolo, è sufficiente a integrarlo il dolo generico consistente nella coscienza di abbandonare a se stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle sue esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l’esatta percezione.

La Cassazione ha affermato che la configurabilità del reato non è esclusa dalla convinzione del genitore che il figlio infraquattordicenne sia in grado di badare a se stesso o dalla circostanza che quest’ultimo sia affidato a soggetto non idoneo, come un coetaneo o un anziano privo del controllo di ordinarie situazioni di pericolo per l’incolumità propria e altrui. Ciò anche laddove l’abbandono si protragga per un lasso temporale breve e senza che in concreto si verifichi un evento dannoso, essendo di norma sufficiente per la giurisprudenza che sussista un pericolo potenziale.

Il reato può configurarsi, non solo, in caso di allontanamento anche temporaneo del genitore dall’abitazione, ma anche quando, pur rimanendo in casa, il genitore faccia mancare al figlio l’adeguata assistenza.

La stessa giurisprudenza, vista la complessità delle varie situazioni, ha in alcuni casi mitigato il rigore correlato alla stretta interpretazione della norma che stabilisce come età ideale quella dei 14 anni e valorizzato la consapevolezza e l’esistenza di una situazione di concreto pericolo per la vita o l’incolumità del soggetto.

Il reato è stato, ad esempio, escluso in mancanza di pericolo nemmeno potenziale per il minore  laddove il genitore abbia dimostrato di aver vigilato ed essersi preso cura del figlio, prevenendo in ogni modo possibili ed eventuali pericoli secondo la sua capacità in rapporto alle circostanze di tempo e luogo.

Pertanto, laddove il genitore si veda costretto per necessità e per brevi periodi di tempo a lasciare il figlio solo a casa, appare opportuno sempre valutare una serie di circostanze: ad esempio il grado di maturità del minore, l’ambiente in cui viene lasciato solo, la presenza in casa di altri fratelli più grandi e altri fattori affinché il limitato tempo di assenza non risulti potenzialmente rischioso e il bambino non avverta il restare solo a casa come una situazione di abbandono o disagio.

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