L’ASL non beneficia del termine di 120 giorni per l’adempimento degli obblighi di pagamento perché è un ente pubblico economico

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L’articolo 14 del D.L. 31/12/1996 n. 669 dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non economici possano sfruttare il c.d. “termine dilatorio” di centoventi giorni dalla notificazione dei provvedimenti giurisdizionali divenuti esecutivi nei loro confronti per adempiere gli obblighi di pagamento da essi derivanti.

Il Tribunale di Ravenna ha ritenuto che l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna (AUSL) non rientri tra questi soggetti, rigettando l’opposizione effettuata dalla AUSL all’atto di precetto notificatole dagli eredi di un’anziana signora defunta, assistiti dall’Avvocato Ballo – socio cofondatore insieme all’Avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio associato.

Il Tribunale ha infatti ritenuto legittima l’eccezione di infondatezza dell’opposizione al precetto presentata dall’Avvocato Gianluca Ballo, il quale ha portato all’attenzione del Giudice la circostanza per cui l’AUSL è considerabile soggetto economico che, come gli enti privati, è dotato di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e amministrativa, pertanto non rientrerebbe tra le amministrazioni dello Stato contemplate dal predetto articolo 14 D.L. n. 669/1996.

Nel dettaglio, il decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 ha trasformato l’unità sanitaria locale (USL) in azienda sanitaria locale (ASL), conferendole lo status di ente regionale dotato di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3 d.lgs. n. 502/1992).

Di conseguenza, non vi era alcun obbligo per i creditori – eredi della signora danneggiata – di attendere centoventi giorni per notificare l’atto di precetto ai fini di ottenere il pagamento del risarcimento che spettava loro e per il quale l’AUSL non aveva ancora ancora adempiuto, non trattandosi di pubblica amministrazione. Il Tribunale di Ravenna ha respinto quindi l’opposizione al precetto, condannando l’AUSL alla refusione integrale delle spese legali della procedura e ribadendo quindi il ritardo della stessa nell’adempimento dell’obbligo di risarcimento in favore degli assistiti dell’Avvocato Gianluca Ballo.

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