L’assegno di mantenimento per i figli non può comprendere le spese straordinarie che devono essere indicate a parte

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In tema di determinazione dell’assegno di mantenimento per il figlio, posto a carico del genitore non convivente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11894 del 9 giugno 2015, ha statuito che le spese straordinarie non possono essere ricomprese.

Nel caso in questione, il Tribunale aveva disposto che l’assegno di mantenimento per il figlio, posto a carico del padre che con esso non conviveva, fosse comprensivo delle spese straordinarie forfetizzate. Successivamente, la Corte d’Appello ha confermato la medesima statuizione economica.

La Corte di Cassazione, nel censurare la decisione del giudice di primo e di secondo grado, ha ribadito che le spese straordinarie sono quelle spese che, per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità vanno al di là dell’ordinario regime di vita dei figli. Per tale motivo, la loro inclusione, in via forfettaria nell’assegno di mantenimento posto a carico di uno dei due genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge e con quello dell’adeguatezza del mantenimento. Allo stesso tempo, la Suprema Corte ritiene che in tal modo i figli potrebbero subire dei pregiudizi perché ad esempio privati di cure indispensabili o di altri necessari apporti.

L’inclusione delle spese straordinarie, che non possono per definizione essere determinate a priori, nell’assegno di mantenimento, appare dunque in contrasto con i principi che regolano la materia.

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