L’assegno divorzile può essere escluso se la moglie intraprende una relazione di fatto stabile e duratura con un altro uomo

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È ammissibile il riconoscimento di un contributo economico, a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale, nei confronti della ex moglie casalinga, che si è sempre dedicata alla famiglia, la cui età avanzata rende difficile riuscire a trovare un’occupazione.

Tuttavia, a mettere in dubbio il concreto riconoscimento dell’assegno divorzile nei confronti della donna è la sua relazione con un altro uomo.

Con la sentenza n. 4768/2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alle conseguenze che una nuova convivenza potrebbe avere sull’assegno di mantenimento dovuto all’ex moglie.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, si è pronunciata su un ricorso presentato dall’ex marito che si era visto condannare dalla Corte d’Appello di Roma al versamento di un assegno di mantenimento, determinato in 800 euro mensili, somma ritenuta in grado di ristabilire la sproporzione reddituale esistente tra i coniugi. La moglie, difatti, con l’avanzare dell’età si era vista ridurre notevolmente le possibilità di rinvenire un’occupazione lavorativa, con la quale provvedere autonomamente al proprio mantenimento, non avendo mai svolto durante il matrimonio – durato circa trent’anni – alcuna attività lavorativa essendosi dedicata esclusivamente alla cura della famiglia.

Con la predetta sentenza, i giudici della Corte Suprema hanno, invece, ritenuto meritevole di accoglimento il motivo con cui l’uomo lamentava che il giudice di secondo grado non si fosse pronunciato sulla richiesta tempestivamente formulata di prova testimoniale avente ad oggetto la dimostrazione della sussistenza di una convivenza more uxorio tra la ex moglie e un altro uomo.

Infatti, la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto non raggiunta la prova dell’esistenza di una convivenza avente i contenuti di stabilità e continuità necessari per configurare una famiglia di fatto, ha omesso di valutare i capitoli di prova articolati dal ricorrente e incidenti sul deficit probatorio posto a base della decisione. Sul punto dovrà pertanto pronunciarsi il giudice del rinvio.

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