Le linee guida delle spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti del Tribunale di Padova in caso di separazione e divorzio dei genitori
In presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nelle condizioni di separazione, divorzio o nell’ambito di procedimenti di affidamento di figli di genitori non sposati, viene normalmente stabilito che, al di là dell’importo mensile fisso versato da uno dei genitori a titolo di contributo al mantenimento dei figli, le spese straordinarie (a titolo esemplificativo, rette scolastiche; visite mediche; attività sportive; gite scolastiche) relative ai figli siano divise tra i genitori, normalmente in misura del 50% ciascuno.
Spesso tuttavia la locuzione “spese straordinarie” ha dato luogo a interpretazioni contrastanti e ad aspri conflitti tra gli ex coniugi, i quali spesso hanno adito il tribunale per accertare se una determinata spesa rientrasse o meno nella quota mensile di mantenimento ovvero rientrasse nelle spese straordinarie extra mantenimento da dividere al 50%.
Si è formata così una cospicua casistica giurisprudenziale che ha stabilito quali spese fossero ordinarie (e quindi rientrassero nella quota fissa mensile di mantenimento) e quali invece fossero straordinarie.
Il passo successivo si è verificato quando alcuni Tribunali, in linea con i propri orientamenti giurisprudenziali, si sono dotati di protocolli volti a fornire una chiara elencazione delle spese ordinarie comprese nell’assegno di mantenimento mensile e delle spese straordinarie extra assegno, da dividere tra i genitori, al fine di limitare la conflittualità genitoriale su una questione che dà spesso luogo importanti discussioni. Basti citare il Protocollo del Tribunale di Torino, il Protocollo del Tribunale di Firenze, il protocollo del Tribunale di Varese, del Tribunale di Pavia e del Tribunale di Bergamo.
Il giorno 17 gennaio 2017 anche il Tribunale di Padova si è dotato di un proprio protocollo denominato “Protocollo d’intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio”.
Il Protocollo di Padova, dunque, qualifica le spese straordinarie extra assegno come segue, dividendo le spese che necessitano il preventivo accordo di entrambi genitori da quelle che invece non necessitano il preventivo accordo e pertanto dovranno essere comunque rimborsate:
– Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione; b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante; c) cure dentistiche nel limite di € 500,00= annui complessivi, da ripartire fra i genitori; d) trattamenti sanitari urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; e) ticket sanitari;
– Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00= annui e ortodontiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato; d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
– Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d’infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo richiesti dalla scuola; c) gite scolastiche senza pernottamento;
– Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell’asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;
– Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) un’attività sportiva e pertinente attrezzatura;
– Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) viaggi e vacanze; c) spese di custodia, baby-sitter.
Il Protocollo di Padova precisa, altresì, quanto alle spese straordinarie da concordare, che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (massimo 15 giorni). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Si precisa, infine, che tutte le spese straordinarie devono essere documentate, ove sia possibile, dal genitore che chiede il rimborso o l’anticipo della quota parte di spettanza all’altro genitore. In ogni caso la richiesta di rimborso è subordinata alla sostenibilità della spesa in rapporto alle capacità economiche dell’obbligato.
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