Le novità in tema di assegno di divorzio: i casi nei quali può essere riconosciuto dal Giudice

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Superato il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio con la sentenza della Corte di Cassazione n.11507 del 10 maggio 2017,  l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018 riconosce rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla conseguente formazione del patrimonio comune e personale dell’altro coniuge inteso come frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all’assolvimento dei doveri indicati nell’art. 143 c.c.

La giurisprudenza mira a riconoscere il giusto merito al coniuge che abbia speso la propria vita in favore della famiglia, rinunciando alla carriera per il bene dell’altro coniuge e/o dei figli. In altre parole, il giudice deve valutare quale impatto la vita matrimoniale abbia avuto sulla realizzazione personale e professionale dell’ex coniuge fuori dal nucleo familiare, tenuto conto che la condizione reddituale e personale dell’ex coniuge al momento del divorzio è diretta conseguenza delle scelte maturate di comune accordo con l’altro coniuge in costanza di matrimonio.

Qualora l’ex coniuge risulti disoccupata dovrà dimostrare che tale condizione non dipenda da propria colpa ma da ragioni esterne alla sua volontà, legate all’età, alla durata del matrimonio, alla formazione professionale alla crisi del mercato e alla salute. La prova di tali condizioni dovrà essere fornita dalla richiedente, in assenza della quale non potrà rivendicare alcun assegno.  Avrà diritto all’ assegno di divorzio l’ex moglie che non abbia maturato esperienze lavorative tali da crescere professionalmente per essersi sempre dedicata alla famiglia o all’attività professionale del marito.

Altra fattispecie riguarda l’ex coniuge che abbia sviluppato una patologia che lo renda inabile al lavoro, rendendo l’assegno di divorzio l’unica fonte di sostentamento. Infine l’assegno divorzile spetta all’ex moglie, disoccupata, in grado di dimostrare che tale condizioni dipenda dalla crisi occupazionale del mercato del lavoro e non dalla propria inerzia.

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