Le pretese del creditore ipotecario, se sorte precedentemente, prevalgono sul diritto del coniuge collocatario dei figli al godimento dell’assegnazione della casa familiare

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Il provvedimento di assegnazione della casa familiare soccombe dinanzi alle pretese del creditore ipotecario il cui diritto di garanzia sia stato trascritto precedentemente, non essendo rilevante la data in cui il pignoramento  è stato effettivamente trascritto.  Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7776 del 2016, accogliendo il ricorso presentato da una Cassa di Risparmio contro un sentenza del Tribunale di Saluzzo in cui veniva accolta l’opposizione di una signora, beneficiaria di assegnazione di casa familiare il cui proprietario era l’ex coniuge.

La Banca, creditore ipotecario, non ricevendo più i pagamenti dovuti per il mutuo concesso alla coppia, era ricorsa a vie legali per ottenere la vendita coattiva della casa, sui cui gravava l’ipoteca, al fine di soddisfare il suo credito. A tale provvedimento si era opposta la moglie, a cui era stata affidata la casa familiare, sulla base del fatto che la trascrizione del provvedimento di assegnazione fosse antecedente il provvedimento di pignoramento e che quindi dovesse su questo prevalere a prescindere da iscrizioni ipotecarie anteriori; tale interpretazione è stata poi avallata dal Tribunale di Saluzzo cha ha accolto il ricorso della signora.

La Banca è ricorsa quindi in Cassazione i cui giudici hanno ritenuto di ribaltare la sentenza dei giudici a quo condividendo le ragioni della banca, creditore ipotecario.

Secondo la Cassazione l’interpretazione del Tribunale porterebbe all’ingiustificata conseguenza di attribuire al coniuge assegnatario, titolare di un diritto personale di godimento sul bene, una posizione più favorevole di quella del coniuge titolare del diritto di proprietà il quale soccomberebbe di certo di fronte ad un creditore ipotecario.

Inoltre, la Corte sostiene di dover applicare, in una tale situazione, l’art. 155-quater del codice civile (oggi sostituito dall’art. 337-sexies) il quale deve essere interpretato alla luce degli art. 2643 e 2644 con la conseguenza che la trascrizione del provvedimento di assegnazione non ha effetto nei confronti di terzi che hanno precedentemente acquistato un diritto sull’immobile, a qualunque titolo, non rilevando quindi, in questo caso, la data di trascrizione del pignoramento.

È chiaro dunque che il coniuge assegnatario è in questo modo equiparato ad un mero inquilino della casa di proprietà del coniuge non assegnatario; interpretazione questa che può portare a conseguenze sfavorevoli in caso di separazione o divorzio altamente conflittuali, ipotesi tutt’altro che rara, in cui il marito per una sorta di “ripicca” decida di smettere di pagare le rate del mutuo per una casa in cui, di fatto, non abita più.

Conseguenza resa ancora più sgradevole e pregiudizievole dall’eventuale presenza di figli minori coabitanti con il coniuge assegnatario, ipotesi non infrequente dal momento che, di regola, la casa familiare viene assegnata al coniuge a cui viene attribuita la collocazione prevalente della prole.

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