Le registrazioni delle conversazioni telefoniche all’insaputa dell’interlocutore possono costituire fonte di prova utilizzabile in un giudizio civile o in un processo penale

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Con sentenza numero 47602 del 17 ottobre 2017, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in materia di utilizzabilità nel processo della registrazione di un colloquio telefonico, ribadendo che se la registrazione è fatta ad opera di uno dei partecipanti, la stessa è prova documentale di un fatto storicamente avvenuto, che può entrare legittimamente nel procedimento a carico di un altro dei partecipanti.

Come ha confermato la giurisprudenza di legittimità, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente accaduta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite (Cass. civn. 5259/2017).

Le registrazioni video e fonografiche possono costituire prova in giudizio e vanno annoverate tra le c.d. prove costituite e, nello specifico, tra le prove meccanografiche, previste e disciplinate dall’art. 2712 c.c. Esse, dunque, soggiacciono alle stesse regole relativamente alla produzione in atti e alle eccezioni di decadenza o disconoscimento di cui agli artt. 2712 e 2719 c.c. Dal dettato della norma consegue che le registrazioni provano le cose e i fatti in esse rappresentati, purché la parte contro la quale sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti e alle cose medesime.

Detto disconoscimento, tuttavia, affinché determini la perdita della qualità di prova della registrazione non deve essere generico, bensì deve essere tempestivo e la contestazione deve essere precisa, chiara e deve indicare le ragioni per le quali la registrazione si ritiene inattendibile.

Deve, inoltre, avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, venendosi in caso di disconoscimento tardivo ad alterare l’iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio.

Altro requisito necessario affinché il Giudice possa dedurre argomenti di prova da una registrazione è che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge, sia parte in causa – requisito espressamente richiesto dalla Suprema Corte, anche in sede civile.

Conseguentemente, la registrazione di una telefonata all’insaputa dell’interlocutore è del tutto legale anche senza l’autorizzazione preventiva da parte del giudice o della polizia ed anche se la conversazione attenga a fatti personali e riservati, sempre che vengano osservate le condizioni di cui sopra.

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