Le spese straordinarie per i figli non devono essere previamente concordate tra i genitori in caso di separazione

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Con ordinanza n. 2127 del 03/02/2016, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha statuito che il genitore, presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, non ha un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro genitore, per quanto concerne la determinazione delle spese straordinarie da effettuarsi in favore dei figli, purché queste rispondano all’interesse del minore e siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori. Ciò anche nel caso in cui dette spese corrispondano a decisioni di maggior interesse per il figlio.

Per spese straordinarie la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che devono intendersi quelle connotate dal requisito dell’imprevedibilità che non ne consente l’inserimento nell’assegno di mantenimento mensile, il quale copre le normali esigenze di vita quotidiana, ma non gli esborsi derivanti da esigenze specifiche non quantificabili preliminarmente, come le spese da sostenere una tantum, ma anche quelle che attengono ad un lasso più o meno lungo ma determinato di tempo; le spese gravose, che hanno una certa consistenza sul piano pecuniario e le spese necessarie od utili, volte a realizzare interessi primari o rilevanti della persona (cfr. sentenza Cassazione n. 9372/2012 e n. 16664/2012).

Il caso giunto davanti alla Corte di Cassazione è il seguente: un padre si era rifiutato di pagare il 50% delle spese straordinarie per le figlie minori (nella fattispecie iscrizione all’asilo nido ed all’asilo infantile), aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Desio (MI), sostenendo che si trattasse di spese straordinarie non concordate con l’altro genitore.

Il Tribunale di Monza, in accoglimento dell’appello proposto dalla madre delle bambine, confermava il decreto ingiuntivo emesso in primo grado, con il quale era stato ingiunto al padre di pagare la somma pari ad € 4.971,00=, corrispondente al 50% delle spese straordinarie sostenute nell’interesse delle figlie minori. Il padre decideva di ricorrere per Cassazione.

La Corte Suprema, però, ha dato ancora una volta torto al padre, sostenendo che non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono e rispondenti agli effettivi interessi dei figli.

Sussiste, pertanto, a carico del genitore non affidatario un obbligo di rimborso, ogni qual volta il giudice valuti la spesa corrispondere all’interesse dei figli, sulla base dell’utilità ad essi derivante e delle sostenibilità della medesima da parte dei genitori.

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