L’emergenza sanitaria da coronavirus Covid-19 costituisce una circostanza nuova idonea a diminuire l’assegno di mantenimento in caso di separazione o divorzio

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Alla luce della diffusa sospensione delle attività lavorative al fine di tutelare il diritto alla salute per effetto dei decreti d’urgenza, risulta verosimile prevedere che molti obbligati avranno difficoltà a garantire il contributo mensile al mantenimento di figli minori o del coniuge.

È necessario evidenziare che il carattere straordinario ed imprevedibile dell’emergenza sanitaria aumenta i rischi di inadempimento da parte dei soggetti onerati.

Nel caso in cui l’obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore della moglie o dei figli minori o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti abbia subito la significativa riduzione della retribuzione o del proprio fatturato è legittimato a richiedere al Tribunale la revisione dell’assegno di mantenimento al fine di diminuirne l’importo.

Per tali ragioni, tenuto conto dell’art. 143 c.c. ai sensi del quale entrambi i coniugi, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, sono obbligati a contribuire ai bisogni della famiglia, appare opportuno che la parte gravata da difficoltà economiche informi l’altra parte al fine di addivenire ad un accordo per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, rivolgendosi ad un legale esperto in diritto di famiglia per la predisposizione ed il deposito di un ricorso congiunto per la revisione concordata dell’assegno  o, in caso di conflittualità, attraverso il deposito di un ricorso urgente per addivenire alla pronuncia di un provvedimento modificativo.

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