L’equiparazione di un animale da compagnia ad un figlio minore in sede di separazione dei coniugi: “una caduta di stile sul piano culturale”?

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Il Tribunale di Como nel momento in cui si accingeva ad esaminare un ricorso congiunto di separazione di due coniugi si è trovato, curiosamente, davanti disposizioni relative  l’ “affidamento” di un animale da compagnia, un cane, le quali ricalcavano in tutto e per tutto le disposizioni che solitamente si adottano nei confronti di figli minori.

I coniugi in questione, senza figli, senza beni in comune da dividere ed economicamente autosufficienti, avevano come unico punto critico da definire la divisione del tempo e delle risorse impiegate per il mantenimento e la cura del proprio cane.

Il Tribunale ha provveduto all’omologazione di tale accordo tra le parti dal momento che le previsioni in questione non si ponevano in contrasto con alcuna norma cogente né con principi di ordine pubblico; pur provvedendo all’omologazione il giudice non ha potuto esimersi dal commentare quanto l’equiparazione, sul piano lessicale, di un animale da compagnia a figli minori costituisca una “caduta di stile sul piano culturale”.

Il giudice coglie altresì l’occasione di suggerire, alle coppie che si trovassero nella medesima situazione dei coniugi in questione, di risolvere attraverso accordi stragiudiziali le problematiche riguardanti animali da compagnia, sollevando le Corti dal doversi occupare di questioni di siffatta natura e ciò anche in considerazione del fatto che, attualmente, nel caso in cui vi sia disaccordo tra le parti, il giudice non è tenuto a pronunciarsi relativamente all’affido e alla divisione delle spese relative ad un animale da compagnia.

La situazione potrebbe cambiare con l’approvazione di un disegno di legge in materia che mira ad introdurre l’art. 455-ter nel codice civile al fine di disciplinare specificamente l’affido degli animali familiari in caso di separazione giudiziale dei coniugi nel senso di attribuire l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere, da valutare oltre che attraverso l’opinione dei coniugi, della prole e dei conviventi, anche con l’ausilio di un esperto in comportamento animale.

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