L’ex marito è tenuto a contribuire alle spese per i lavori effettuati sulla casa familiare assegnata alla moglie
Con la recente sentenza n. 2195 del 4 febbraio 2016, la Corte di Cassazione ha precisato che sono rimborsabili tutti gli interventi che consentono al bene immobile di conservare la sua destinazione d’uso.
Il coniuge separato deve, pertanto, corrispondere al coniuge assegnatario della casa familiare, sia le spese condominiali straordinarie, sia quelle relative alla conservazione e al mantenimento del bene ex art. 1110 c.c. che prevede l’obbligo della partecipazione pro-quota alle spese relative alle parti comuni.
Un marito separato era stato condannato a pagare in favore dell’ex moglie una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute per la sistemazione del giardino e la sostituzione della basculante del box dell’appartamento comune, assegnato alla moglie in sede di separazione consensuale omologata.
Secondo il Tribunale adito in grado di appello, la previsione contenuta nelle condizioni di separazione sottoscritte dai coniugi, volta a limitare l’obbligo a carico del marito di contribuire soltanto per le spese condominiali straordinarie, era diretta a disciplinare esclusivamente i rapporti tra i coniugi; mentre, non incideva sull’applicabilità, nella concreta fattispecie, dell’art. 1110 c.c., in relazione al diritto al rimborso del partecipante che ha sostenuto per intero le spese necessarie per la conservazione della cosa comune.
Secondo la Suprema Corte, il principio applicato dal giudice di merito è corretto: in quanto l’obbligo di partecipare alle spese relative alle parti comuni di un bene, grava su tutti i comproprietari, in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso “pro quota” delle spese necessarie per consentire l’utilizzazione del bene comune, secondo la sua destinazione, spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri, in forza della previsione dell’art. 1110 cod. civ., disposizione che si applica, oltre alle spese per la conservazione del bene, anche alle spese necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l’utilità sua propria secondo la destinazione impressale (in tal senso cfr. Cass. n. 12568 del 27 agosto 2002).
Nel caso di specie il giudice del merito ha accertato correttamente la natura necessaria delle spese, trattandosi dei costi per sostituire la serranda del box, rotta a seguito di tentativo di furto e per il taglio degli alberi che stavano rovinando sulle autovetture.
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