L’ex marito non paga il mutuo della casa assegnata alla moglie: scatta il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

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Il fatto trae origine dal mancato pagamento, nell’ambito di un procedimento di separazione dei coniugi, della rata del mutuo acceso sulla casa coniugale assegnata alla moglie con i figli minori a carico, che ha costretto la stessa ad utilizzare la somma che il marito le versava a titolo di mantenimento,  per pagare il debito con la banca.

Sia in primo grado che in grado di appello, i giudici di merito hanno condannato il marito, quale imputato per il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare” previsto all’art 570 c.p.

Avverso la decisione della Corte d’Appello, il marito ricorreva alla Corte di Cassazione, ritenendo la propria assenza di colpa nel far mancare i mezzi di sussistenza alla propria famiglia, in considerazione della mancanza di uno specifico obbligo di natura civilistica di pagare la rata del mutuo. La sez. VI della Corte di Cassazione è intervenuta respingendo ancora una volta le ragioni fatte valere dall’ex marito, con la sentenza n. 33023 del 24/07/2014.

La Corte, dopo aver individuato l’elemento oggettivo del reato di violazione degli obblighi familiari, nella condotta volta a far mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per sua colpa, in linea con la giurisprudenza più recente in materia, ha interpretato la nozione di “mezzi di sussistenza” in maniera restrittiva rispetto alla nozione civilistica di “mantenimento”, riferendola, non solo ai mezzi necessari per la sopravvivenza, quali il vitto e l’alloggio, ma anche a quegli strumenti che consentono, in relazione alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana  quali l’abbigliamento, l’istruzione dei figli, i mezzi di trasporto e di comunicazione.

Per la configurabilità del reato in questione non è quindi necessario che vi sia un obbligo civilistico di corrispondere determinate somme a titolo di mantenimento.

Nel caso in esame, la Corte ha riscontrato un inadempimento serio, protratto nel tempo e tale da incidere in modo rilevante sulla disponibilità dei mezzi economici della moglie, posto in essere con volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi di assistenza che discendono dalla qualità di coniuge o di genitore.

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