L’infedeltà coniugale legittima la richiesta di risarcimento danni

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L’infedeltà coniugale costituisce la violazione di un dovere coniugale che in presenza di alcuni requisiti comporta l’obbligo di risarcire i danni al coniuge.

La sesta sezione Civile della corte di Cassazione, con la sentenza n. 610/12, depositata il 17 gennaio scorso, rigetta la richiesta risarcitoria formulata dalla moglie diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito a causa della condotta infedele del marito.

La Suprema Corte rileva che il tradimento posto in essere dal marito, a causa del quale gli è stata addebitata la separazione, non integra alcuna lesione dei diritti fondamentali della persona, poiché tale violazione del dovere di fedeltà  non si è concretata in un atteggiamento atto a determinare una lesione dell’integrità fisico – psichica della moglie ovvero dei suoi diritti fondamentali.

Il marito è colpevole della separazione e deve corrispondere un assegno di mantenimento congruo al tenore di vita della coppia, ma si salva dalla richiesta di risarcimento per il danno non patrimoniale patito dalla moglie a causa della condotta infedele.

La Cassazione, pertanto, pur ribadendo la possibilità della richiesta dei danni anche in ambito familiare, non ritiene sussistere nel caso di specie le circostanze idonee ad integrare gli estremi dell’invocata tutela risarcitoria, per i quali non è sufficiente allegare la mera infedeltà coniugale.

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