L’inserimento graduale dei nuovi compagni nella vita dei figli di genitori separati, corrisponde al loro benessere: nelle c.d. famiglie allargate quali sono le regole da tenere presente?
Sempre più frequentemente capita di sentire parlare di c.d. famiglie allargate, all’interno delle quali si sviluppano rapporti tra il genitore separato/divorziato, il nuovo partner ed i figli, di uno dei due o di entrambi.
Indipendentemente dalla sorte che può avere la coppia genitoriale originaria, resta indiscusso in capo ai figli il pieno diritto di mantenere un rapporto con entrambi i genitori – separati o divorziati – e a partecipare attivamente alla vita di ognuno di essi.
Tale diritto è sancito e tutelato dall’art. 337 ter del codice civile che, infatti, stabilisce che “… il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi …”.
Il problema sorge nel momento in cui gli ex compagni si intromettono nella frequentazione del proprio figlio/i con il nuovo partner, imponendo divieti per lo più motivati da preoccupazioni ingiustificate, se non addirittura strumentali.
Sul punto, si è pronunciato di recente il Tribunale di Milano con sentenza del 18 gennaio 2017, con la quale è stata respinta la domanda del padre volta a ottenere il divieto nei confronti dell’ex moglie di far frequentare i figli al suo nuovo compagno, che aveva da tempo instaurato con loro una relazione stabile e continuativa.
Il Tribunale ha considerato meritevole di tutela il legame affettivo dei minori con il nuovo partner della mamma: i minori, d’altra parte, avevano ormai metabolizzato la separazione dei loro genitori e avevano accettato la presenza del nuovo compagno nella vita della madre e nella loro, rafforzata dalla nascita di un fratello, cui erano molto legati.
Già prima, il Tribunale di Milano, sez. IX civile, ordinanza 23 marzo 2013 aveva riconosciuto che il genitore separato ha il diritto di coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale, ricordando che la psicologia ritiene che “l’inserimento graduale dei nuovi compagni nella vita dei figli di genitori separati, corrisponde al loro benessere”, laddove madre e padre facciano comprendere alla prole che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali.
Entrambe le pronunce riprendono principi già affermati dalla Cassazione del 2009, sentenza n. 283, che ha confermato la decisione d’appello che revocava il divieto, imposto in primo grado al padre, di far frequentare alla figlia la sua nuova compagna.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la conoscenza della nuova compagna non potesse avere effetti negativi sullo sviluppo psico-fisico della minore. Quello che emerge dalle sentenze richiamate è, dunque, l’invito ai genitori ad usare buon senso nell’introduzione di nuove figure nella vita dei figli e soprattutto il richiamo ad avere sempre di mira l’interesse del minore, che è il bene principale da salvaguardare e da tutelare.
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